Affissione nell'androne del condominio del nominativo dei condomini morosi: l'amministratore risponde di diffamazione? (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 4364 del 29 gennaio 2013)

Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini sono indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengono conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma a un numero indeterminato di altri soggetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema è qui costituito dalla distinzione tra la "comunicazione" e la "diffusione" di dati personali.
La prima consiste nell'operazione di portare a conoscenza di una o più persone determinate tali dati; la seconda corrisponde alla condotta intesa a determinare la percezione dei dati ad una serie indeterminata di persone.
L'amministratore di condominio può indubbiamente comunicare agli altri comproprietari la morosità di uno di essi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1593 del 23 gennaio 2013) sia atta o meno a determinare la sospensione del servizio di erogazione acqua/luce/gas, ma non può legittimamente utilizzare strumenti atti a consentire la percezione di tale dato a soggetti indeterminati.

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