Affermazione del venditore che dichiara estinto il debito ipotecariamente garantito, mancata cancellazione dell’ipoteca, responsabilità del notaio rogante. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21792 del 27 ottobre 2015)

Non sussiste la responsabilità del notaio se nell'atto di compravendita inserisce la clausola relativa all'estinzione del debito sull'immobile gravato da ipoteca che poi risulta non essere stato estinto dal venditore. Non rientra nei doveri del professionista l'accertamento della veridicità della dichiarazione del venditore fatte in presenza dell'acquirente e da questa accettate. Su tale rapporto il notaio non può intervenire giacché non vi è attività accertatoria da porre in essere a fronte di una espressione di un potere valutativo del contraente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La distinzione di cui alla pronunzia è invero capillare. Nella fattispecie era stata inserita nel testo della compravendita immobiliare la dichiarazione del venditore di aver provveduto all'estinzione del debito garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile. Successivamente tale circostanza fattuale non si era rivelata corrispondente al vero e, conseguentemente, non poteva aver luogo la cancellazione del gravame ipotecario. Quale responsabilità per il notaio? Secondo la Corte, nessuna. Il ragionamento è formalmente ineccepibile. Infatti la dichiarazione di aver estinto il debito è riconducibile unicamente alla parte venditrice: su di essa nessun controllo incombe sul professionista. Egli infatti si era limitato ad effettuare i controlli relativi alla sussistenza dell'ipoteca, del che aveva dato diligentemente conto. Se tutto questo è formalmente corretto, ci si poteva legittimamente interrogare sull'eventuale doverosità per il notaio di avvisare la parte acquirente circa il valore da attribuire alla dichiarazione del venditore: vale a dire che, in pratica, detto valore doveva reputarsi praticamente nullo.

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