Adempimento del terzo e mera dichiarazione dell'accipiens: donazione indiretta? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 9379 del 21 maggio 2020)

La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda giudiziaria era nata in conseguenza dell'intervenuta consegna al figlio da parte dei genitori di una somma di denaro affinché fosse utilizzata per acquistare un immobile ad uso abitativo. L’acquisto era intervenuto mediante intestazione della proprietà del bene alla moglie (e non già al figlio di coloro che avevano erogato i denari). Successivamente i coniugi si erano separati, indi il marito dell'intestataria dell'immobile decedeva e i suoi genitori, in proprio nonchè nella qualità di eredi del medesimo, avevano convenuto in giudizio la nuora. In particolare, gli attori prospettavano da un lato come sussistente una donazione indiretta da parte di essi genitori nei confronti del figlio, dall'altro l'intestazione meramente interposta dell'immobile in favore della moglie, sulla scorta dell'esistenza di un patto fiduciario tra i coniugi, accordo venuto meno all'esito della separazione personale. Essi pertanto domandavano che fosse dichiarata l'effettiva titolarità della proprietà dell’immobile in capo al figlio defunto, per tale motivo rientrante nell'asse ereditario a costui facente capo. Resisteva la moglie titolare dell'immobile, avendo dedotto la natura di donazione indiretta della nazione di denaro.
Ciò premesso, la S.C. ha avuto modo di precisare con la pronunzia che si commenta che dalla semplice constatazione della destinazione finale dell'impiego della somma di denaro non può essere tratta la conseguenza della sussistenza sicura di un intento liberale in favore dell’intestatario finale del bene. Nella donazione indiretta tale intento si realizza, anziché attraverso la tipica negoziazione donativa, mediante il compimento di uno o più atti che realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario. In tale ultimo caso, poi, l’intenzione di donare deve risultare da un esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto volte ad accertare lo spirito di liberalità del solvens: un'intenzione insussistente nel caso concreto.

Aggiungi un commento