Adempimento del debito ereditario con denari del chiamato. Accettazione tacita? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20878 del 30 settembre 2020)

Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere, se non nella qualità di erede. Pertanto, poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all’eredità effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere. Ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un chiamato all'eredità provvede al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata nei confronti del defunto in relazione ad una contravvenzione al codice della strada con denari propri non appartenenti al compendio ereditario. La Cassazione ha correttamente escluso che detto atto, qualificabile in chiave di adempimento di terzo ai sensi dell'art. 1180 cod.civ., potesse essere interpretato come atto di accettazione tacita. Non solo si tratta di atto meramente conservativo, ma non soddisfa il doppio requisito previsto dall'art.476 cod.civ..

Aggiungi un commento