Acquisto di un immobile in capo ad uno dei coniugi a spese dell'altro e destinato ad abitazione dei genitori del primo. Adempimento del dovere di contribuire ai bisogni familiari? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 21451 del 25 luglio 2025)

L’acquisto, da parte di un coniuge, di un immobile intestato all’altro e destinato ad abitazione dei genitori di quest’ultimo non costituisce adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia di cui all’art. 143 cod.civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sulla scorta di tale erronea qualificazione, aveva rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento promossa dal coniuge che aveva provveduto al pagamento del bene).

Commento

(di Daniele Minussi)
Invero soltanto facendo riferimento ad una concezione assai "allargata" di famiglia potrebbero includersi anche i genitori di uno dei coniugi, rispetto ai quali così configurare un dovere di contribuzione al mantenimento e/o alla sussistenza degli stessi da parte dell'altro coniuge. La S.C. ha negato che il pagamento del prezzo relativo all'acquisto di un immobile adibito ad abitazione dei genitori dell'altro coniuge potesse integrare adempimento del dovere di contribuzione di cui all'art. 143 cod.civ.

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