Acquisto dell'immobile con il denaro dei genitori: donazione diretta o donazione indiretta del bene immobile? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 18541 del 2 settembre 2014)

Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone la distinzione tra donazione diretta del denaro e donazione indiretta dell'immobile (acquistato con il denaro del genitore) nella prova che la elargizione del denaro non fosse fin da subito finalizzata all'acquisizione del bene.
Seguendo questa impostazione dovrebbe concludersi in quest'ultima direzione nell'ipotesi, invero non infrequente, del pagamento dell'immobile acquistato dal figlio con i denari dei genitori (ciò che viene a configurare adempimento del terzo ai sensi dell'art.1180 cod.civ.) con rilevanti effetti in materia di collazione.

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