Acquisto a non domino per usucapione abbreviata. Indispensabilità della coincidenza tra immobile oggetto del possesso e bene oggetto del titolo acquisitivo stipulato in buona fede dall'acquirente. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 16152 del 17 giugno 2019)

L'usucapione decennale di cui all'art. 1159 cod.civ. richiede l'identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino", corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro. Tale titolo richiede, riguardo a una servitù, la partecipazione, oltre che del proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù, anche dell'apparente proprietario del fondo servente, nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dall'art. 1159 c.c. per cui, quando l'alienante dichiari nell'atto di trasferimento di un immobile che a favore del bene ceduto esiste una servitù attiva a carico del fondo di un terzo, la quale non risulti effettivamente costituita, non sussiste un titolo idoneo per l'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
In tanto si produce la fattispecie acquisitiva a non domino di cui all'art. 1159 cod.civ., in quanto vi sia coincidenza oggettiva tra il bene descritto nel titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà e assoggettato a trascrizione e il bene fisico sul quale ricade il possesso perdurante per il tempo richiesto dalla legge. Questa è la conclusione alla quale è pervenuta la S.C. in relazione ad una situazione afferente non già al diritto dominicale pieno, bensì ad un diritto reale minore in re aliena, quale una servitù. Nel caso pratico sottoposto all'attenzione dei Giudici infatti facevano difetto i requisiti in considerazione, dal momento che il titolo acquisitivo non era intercorso tra il titolare del fondo dominante e il titolare del fondo servente, bensì tra il primo ed un soggetto terzo.

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