Acquisti separati compiuti dai singoli partecipanti alla comunione tacita familiare con i proventi comuni: chi è il titolare del bene? (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 9579 del 5 maggio 2014)
Il regime dei beni della comunione tacita familiare, che è caratterizzata, oltre che dalla comunanza di lucri e di perdite, dalla formazione di un unico peculio, gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato indivisibilmente a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare ed al sostentamento dei suoi partecipanti, non comporta, ove un bene sia acquistato in proprio da singolo partecipante con i proventi comuni, l'acquisto automatico da parte della collettività, bensì un obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, salvo che non risulti uno specifico uso che invece consideri fatti per la comunione anche gli acquisti nomine proprio dei singoli partecipanti.