Accordo divisionale contrassegnato da evidente disparità degli assegni. Donazione indiretta? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7681 del 19 marzo 2019)

Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sorelle che avevano ereditato un compendio immobiliare si erano accordate, perfezionando tra loro una scrittura privata in forza della quale ad una di loro era stato assegnato l'usufrutto di un immobile, all'altra la nuda proprietà dello stesso unitamente alla proprietà piena di ulteriori tre immobili ereditari. Il congegno negoziale era altresì munito di una clausola penale in forza della quale, nell'ipotesi di contestazione dell'assetto economico così raggiunto, ad opera o di una delle parti ovvero dagli aventi causa, sarebbe stata dovuta una somma pari al 15% del valore degli immobili tutti. La qualificazione, operata dal Giudice di seconde cure, in chiave di permuta dell'accordo concluso dalle sorelle resiste alle censure che sono state mosse tramite il ricorso per Cassazione: la natura di donazione indiretta della pattuizione sarebbe stata rinvenibile soltanto quando si fosse dato conto, ciò che non è stato nella fattispecie, dell'intenzionale determinazione di un corrispettivo di gran lunga sproporzionato tra le attribuzioni, di modo che sia chiara la volontà di arricchire una delle parti con sacrificio dell'altra.

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