Accordo delle parti. Perfezionamento del vincolo negoziale. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11126 del 24 aprile 2024)

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora – raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) – risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l’assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare).

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una volta la S.C. si pronunzia sulla distinzione tra contratto perfezionato e produttivo di obbligazioni per le parti e semplice minuta o puntuazione, ex se generatrice, al più, di responsabilità precontrattuale. Ricade nella prima ipotesi la fattispecie in cui, pur rinvenendosi una convergenza di intesa relativamente agli elementi essenziali del futuro contratto, sia stata differita la messa a punto degli ulteriori elementi accessori. Si veda, esattamente in termini, Cass. civile, sez. II 2009/2561.

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