Accettazione d'eredità effettuata dal rappresentante del chiamato. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 15301 del 22 maggio 2025)

Posto che l’accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, al quale sia stato espressamente conferito il potere di accettare le eredità delate al rappresentato, nel momento in cui il rappresentante esercita questo potere, ai sensi dell’art. 1388 cod. civ. gli effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dell’accettazione dell’eredità eseguita dal suo rappresentante. Inoltre, nel caso in cui il rappresentante abbia il potere di accettare l’eredità, conferitogli senza la limitazione di accettare l’eredità esclusivamente con beneficio di inventario, che presuppone l’accettazione espressa nelle forme dell’art. 484 cod. civ., il rappresentante può accettare l’eredità anche tacitamente, stante la previsione dell’art. 474 cod. civ., secondo cui l’accettazione può essere espressa o tacita. Ne consegue che non vi è neppure ostacolo all’applicazione al rappresentante volontario né dell’art. 476 cod. civ. relativo all’accettazione tacita di eredità, né dell’art. 477 cod. civ. che individua fattispecie legali tipiche di accettazione tacita dell’eredità, tra le quali la vendita di bene ereditario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che l'accettazione d'eredità possa essere validamente posta in essere anche dal rappresentante volontario del chiamato non è invero indubbio: in senso negativo, sia pure in relazione ad una fattispecie peculiare, si era espressa Cass. civile, sez. III 2014 n.15888. Con la pronunzia in esame, tuttavia, la S.C. ha statuito, all'opposto, che ben può il procuratore generale di un soggetto, porre in essere validamente ed efficacemente un atto di accettazione espressa o di accettazione beneficiata in nome e per conto del soggetto che gli ha conferito i relativi poteri. Non è, tuttavia, scontato mettere a fuoco come i poteri rappresentativi possano valere ai fini di una accettazione in capo al chiamato che non consista nell'esplicazione di un atto espresso. Come è noto, infatti, l'accettazione tacita, che ai sensi dell'art. 476 cod.civ. consiste in quell'atto che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede e che postula l'intento di acquisire l'eredità, è il risultato di comportamenti concludenti che richiedono la formulazione successiva di un giudizio critico-ermeneutico.
Premesso ciò, non si può che concordare sul fatto che la condotta del rappresentante volontario che sia così qualificabile e che sia stato espressamente investito, senza limitazioni, del potere di accettare l'eredità, produca gli effetti dell'acquisizione della qualità di erede in capo al rappresentato. Così la vendita del bene ereditario fatta dal procuratore generale del chiamato vale a determinarne l'accettazione della delazione ereditaria.

Aggiungi un commento