Accessione invertita ex art. 938 cod.civ.: presuposti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23707 del 6 novembre 2014)

L'istituto dell'acquisto della proprietà per accessione invertita, ai sensi dell'art. 938 c.c., che consente al giudice di attribuire al proprietario della costruzione eseguita su una parte dell'altrui fondo attiguo la proprietà del terreno occupato, se non vi sia stata tempestiva opposizione del proprietario di tale terreno, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di sconfinamento, ovvero di costruzione giacente in parte sul terreno del costruttore ed in parte sul terreno altrui, non trovando, perciò, applicazione nelle ipotesi di costruzione interamente eseguita sul fondo altrui, che sono invece regolate dall'art. 936 cc.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il giudizio discrezionale che può condurre ad attribuire al proprietario dell'edificazione la titolarità della porzione di fondo occupata dall'edificazione è fondato sull'assoluta eccezionalità della fattispecie legalmente prevista dalla norma di cui all'art.938 cod.civ.. Ne discende che, venendo meno il presupposto fondante, costituito dallo sconfinamento effettuato in buona fede, non può che rinvenire applicazione la normativa regolare, in forza della quale l'esito è esattamente di segno contrario, fatte salve le norme intese a disciplinare la sorte delle addizioni, delle costruzioni, delle spese effettuate.

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