Accertamento della sussistenza del diritto di uso a parcheggio: occorre dar conto della specifica destinazione al vincolo ex art. 41-sexies l. n. 1150 cit., nonchè della concreta e specifica riserva a tale impiego. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 5831 dell’8 marzo 2017)

Per affermare la natura condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. di un’area esterna all’edificio, della quale manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica, dettata dall’art. 41-sexies della l. n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della l. n. 765/1967 occorre preliminarmente accertare che si tratti di spazio destinato a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia originaria o in variante, e poi che lo stesso sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e non impiegato, invece, per realizzarvi manufatti o opere di altra natura.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si impernia sulla individuazione del soggetto sul quale grava l'onere della prova, in difetto di indicazioni specifiche nei titoli di provenienza, di dar conto della natura comune dell'area condominiale e della ricomprensione della stessa tra gli spazi destinati a parcheggio dal provvedimento concessorio comunale e concretamente adibito a tale utilizzo.

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