Accertamento della natura condominiale di un bene. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28867 del 19 ottobre 2021)

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 cod.civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'elencazione di cui all'art. 1117 cod.civ., come è noto, non è chiusa. Dunque l'elenco che vi si trova non è tassativo, pur dovendosi osservare come la presunzione di comproprietà può ben essere superata dalla constatazione del fatto che il bene sia strutturalmente servente all'uso della singola unità in proprietà esclusiva (Cass. Civ., Sez. II, 12572/2014). La pronunzia in esame si inserisce in questo contesto: l'onere della prova grava dunque sul condomino che intende far valere la proprietà esclusiva del bene, dovendosi altrimenti presumere che il cespite sia comune a tutti. Cfr., sul tema, anche Cass. Civ. Sez. II, 9361/2021.

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