Accertamento dell'identità personale delle parti. Ricorso a fidefacienti (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 756 del 12 gennaio 2025)

Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacienti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, ciò, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando il notaio non ha altro strumento per accertare l'identità delle parti, può avvalersi dei c.d. "fidefacienti", ovvero di persone, a lui note, che conoscano personalmente le parti, facendo "da ponte" per un accertamento che diversamente non potrebbe avere luogo (art. 49 l.n.)
I requisiti che devono avere i fidefacienti sono previsti dal III comma dell'art.50 l.n., ai sensi del quale essi "devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere". La stessa norma, al comma I prevede quali siano i requisiti che debbono avere i testimoni.
Ciò premesso, la pronunzia in esame perviene ad una conclusione invero ovvia: quella, cioè, che i fidefacienti non necessariamente debbano ricoprire la parallela funzione di testimoni nell'atto rispetto al quale esercitano la loro funzione. Il II comma dell'art. 49 l.n. invero prevede la possibilità del cumulo dei due ruoli, ma si tratta, per l'appunto, di una mera eventualità. Peraltro, in tale ipotesi, occorrerà che i fidefacienti ottemperino, quanto ai requisiti, anche quelli peculiari dei testimoni (tra i quali l'assenza di grado di parentela, coniugio o affinità rispetto al notaio ed alle parti).

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