Abuso del diritto, elusione fiscale e fattispecie simulatoria. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24914 del 6 novembre 2013)

Devono ritenersi escluse dalla nozione di abuso del diritto in materia tributaria le ipotesi di condotte illecite fraudolente od anche soltanto simulatorie in quanto tale fenomeno è circoscritto nell'ambito delle sole condotte lecite - non violative di prescrizioni normative - e non occulte, che consentono di perseguire legalmente il risultato finale previsto, attraverso ad esempio l'uso indiretto del negozio od il collegamento negoziale od anche eventuali deroghe negoziali allo schema tipico dei contratti o commistioni tra discipline negoziali differenti (che collocano il rapporto nella sfera dei negozi atipici o misti rimessi all'esercizio dell'autonomia privata) od ancora il frazionamento in autonomi contratti di prestazioni unitariamente riconducibili ad un medesimo schema negoziale tipico, ed inoltre ravvisando il connotato dell'abusività della condotta nel risultato finale - da valutarsi secondo un criterio oggettivo - elusivo della imposizione fiscale, ottenuto all'esito dell'operazione negoziale, risultato che viene raggiunto dalle parti evitando che la operazione economica venga ad integrare il fatto giuridicamente rilevante che la norma impositiva assume a presupposto d'imposta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico sottoposto all'attenzione della Corte era costituito dalla ripresa fiscale di operazioni poste in essere tra una Cooperativa ed alcuni soggetti produttori. La dissimulazione di contratti di appalto sotto la specie di accordi di soccida avrebbe infatti condotto all'omissione della fatturazione di operazioni soggette ad IVA.
Secondo la S.C. tuttavia non è sufficiente costruire un'ipotesi di elusione fiscale semplicemente sulla scorta dell'accertamento della natura simulata del contratto. Occorre anche l'ulteriore e decisi elemento costituito dall'accertamento del fatto che l'unica finalità dell'operazione sia costituita dal risparmio fiscale in assenza di una valida giustificazione economica della stessa.

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