Abuso del diritto, caratteri della condotta elusiva nella ristrutturazione aziendale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 438 del 14 gennaio 2015)

Nei processi di ristrutturazione aziendale integra gli estremi della condotta elusiva quella costruzione che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento essenziale dell'operazione economica lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta e manchi il presupposto dell'esistenza di un idoneo strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dalla parte contribuente, sia comunque funzionale ai raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tormentato è il tema dell'abuso del diritto, concepito nella dimensione fiscale che i nostri tempi ci hanno consegnato. Il sindacato sulla condotta "abusiva" postula una indagine non soltanto penetrante (al limite dell'indagine psicognostica) sulle finalità che le parti si siano proposte di perseguire per il tramite della loro condotta negoziale, ma viene implicitamente a riconoscere una funzionalizzazione della condotta dei paciscenti. Sostanzialmente il cittadino-contraente-contribuente sarebbe portatore non già di diritti soggettivi, bensì di diritti "funzionalizzati" al perseguimento di un fine superiore, per tale intendendosi la pretesa erariale alla massimizzazione del gettito tributario.
L'unico modo per respingere questa prospettazione inquietante è restringere la figura al ruolo di mera exceptio doli generalis per l'ipotesi in cui la giustificazione della condotta contrattuale non sia altra se non quella del perseguimento di un vantaggio fiscale, indebito nella misura in cui gli effetti negoziali siano nulli ovvero non effettivamente voluti.
Parrebbe muoversi in questa direzione la pronunzia in esame, nella quale è stata stigmatizzata la pretesa di considerare abusiva l'operazione mediante la quale: a) era stata ceduta ad alcuni soci la partecipazione di maggioranza di una società; b) la detta società aveva acquistato un ramo aziendale con esclusione di un immobile.

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