Abrogazione (tacita?) del coacervo ai fini dell'imposta sulle successioni. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24940 del 6 dicembre 2016)

Fermo restando che il cumulo fra donatum e relictum non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Né, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva.
Deve dunque ritenersi che, anche prima della formale abrogazione del D.Lgs. n. 346/1990, art. 7 (comma 12 quater) e ss.mm. da parte della L. n.286/2006, art. 2, comma 50 il disposto dell'art. 8, comma 4 in esame trovasse - a seguito ed in forza della menzionata modificazione, da parte della L. n. 342/2000, della norma di riferimento sostanziale di cui all'art. 7 medesimo - insuperabile limite di compatibilità.
Non è pertanto qui in discussione il principio generale di irretroattività della norma impositiva quanto - se mai - quello di abrogazione implicita per incompatibilità applicativa di una disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in un'altra disposizione; modificazione a seguito della quale la prima disposizione non ha più ragione, nè modo, di operare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza in esame va in senso diametralmente opposto rispetto alla prassi interpretativa comunemente seguita dall’AE su tutto il territorio nazionale.
Va premesso che, in esito all’entrata in vigore della l. 342/2000, all'imposta di successione non si applicano più le aliquote progressive, bensì semplicemente quelle fisse.
La S.C. ne ha inferito come da 16 anni non si ponga più il tema del coacervo delle donazioni. Deve reputarsi tacitamente abrogata la norma sul coacervo ereditario di cui al d.l. 346/1990 per incompatibilità con il nuovo sistema, tale quello risultante dall’emanazione della predetta l. 342/2000. Tale è la portata della pronunzia 24940/2016 del 6 dicembre 2016 qui in commento, che ben potrebbe porsi a fondamento di numerose richieste di rimborsi da parte dei contribuenti sottoposti, in dipendenza del coacervo, ad una imposizione fiscale maggiore di quanto dovuto.

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