A quale contesto temporale va riferita la sussistenza dei requisiti ai fini della prelazione agraria? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3010 del 28 febbraio 2012)

In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto, compresa la destinazione agricola del fondo, vanno riscontrate nel momento in cui quest'ultimo è alienato al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al retrattato, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590/1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione e sino al momento della emanazione della sentenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La valutazione della sussistenza dei requisiti ai fini della prelazione agraria non deve essere soggetta a continua verifica nel corso della causa: irrilevanti pertanto si palesano eventuali variazioni della situazioni poste a fondamento del diritto di riscatto intercorrenti dal tempo di esercizio del riscatto fino a quello di emanazione della pronunzia che definisce la controversia.

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