Legge 2 dicembre 2025, n. 182, “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”

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Commento

(di Daniele Minussi)
A seguito dell’entrata in vigore in data 18 dicembre 2025 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 vengono introdotte, tramite gli artt. 41 e 44, notevoli innovazioni al sistema delle azioni di riduzione, alla disciplina della trascrizione delle relative domande giudiziali e della accettazione dell'eredità.
Come è noto, l’aspetto più rilevante per la circolazione dei beni è costituito dalla operatività dell’azione recuperatoria contro i terzi. Si tratta della possibilità che il legittimario leso possa agire contro colui che abbia acquistato dal donatario anche a distanza di molti anni. La stessa cosa vale anche per l’avente causa dall’erede o dal legatario, anche se l’acquisto di questi ultimi (rispettivamente dall’ereditando o dall’erede, nel caso del legatario) si colloca in diretta conseguenza della apertura della successione, cioè in un quadro potenzialmente più definito per quanto attiene sia al novero degli aventi diritto, sia alla ricognizione del valore dell’asse.
Ebbene: a seguito della riforma del 2005, che aveva introdotto l’istituto dell’opposizione alla donazione, novellando gli artt. 561 e 563 cod. civ., era stata introdotta una prima breccia nella granitica protezione del legittimario leso o pretermesso. Il sistema che ne derivava si traduceva in un poco intelligibile depotenziamento dell’azione recuperatoria nei confronti dei terzi. Alla fine, non si è palesato utile tanto l’atto di opposizione in sé, quanto, piuttosto, il suo contrario: la rinunzia all’opposizione. Essa era così spesso pretesa da banche e dagli acquirenti come presupposto, le prime per concedere il credito ipotecario, i secondi per procedere all’acquisto con un minimo di serenità. Anche con la rinunzia, comunque, poco mutava: sempre possibile, nel ventennio, una volta venuto meno il donante, sussistendone gli elementi, agire contro il terzo con il rimedio in parola. La rinunzia a proporre l’opposizione serviva solamente ad impedire che colui che l’avesse fatta potesse prolungare a tempo indefinito la possibilità di proporre l’azione recuperatoria, mettendo a repentaglio l’acquisto del terzo.
Con la novella del 2 dicembre 2025, il quadro cambia ancora, questa volta nel segno di un approccio finalmente più pratico. La via dell’azione di riduzione si biforca decisamente: per quanto attiene agli acquisti per donazione viene quasi del tutto soppressa l’azione recuperatoria contro il terzo. Soprattutto, per l’avvenire, risulta espunto l’arzigogolato strumento dell’opposizione e il suo inverso (la rinunzia).
L’art. 561 cod.civ. viene radicalmente modificato.
Per quanto attiene agli acquisti per donazione, l’espunzione della previsione di tale azione dal primo comma della norma significa che i pesi e le ipoteche di cui il donatario avesse gravato gli immobili restano efficaci e opponibili anche ai riservatari pregiudicati dalla liberalità. Il donatario è soltanto obbligato a compensare in denaro i legittimari lesi nella porzione riservata entro il limite funzionale ad integrarla. Questo equivale a depotenziare l’azione recuperatoria, la quale non scompare del tutto, ma viene ricondotta alle regole ordinarie, secondo le quali prevale chi abbia trascritto per primo. La norma prosegue, infatti, facendo espressamente salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di cui al I comma dell’art. 2652 cod.civ., anch’esso novellato proprio a questo fine. A quest’ultima norma è stata aggiunta la previsione delle domande di riduzione delle donazioni, la cui trascrizione, ai fini della prevalenza sull’acquisto del terzo, deve essere stata effettuata in un tempo precedente la trascrizione del titolo di acquisto di costui. Si tratta della regolare applicazione del principio prior in tempore, potior in jure. L’azione recuperatoria nei confronti del terzo avente causa dal donatario sarà, pertanto, ancora praticabile, ma limitatamente all’ipotesi in cui egli abbia trascritto il proprio titolo di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere la riduzione della liberalità. L’art. 561 cod.civ. prevede, infine, che il nuovo regime appena descritto si applichi anche, rispettivamente, ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri.
Per quanto invece attiene agli acquisti a titolo di legato, l’art. 561 cod.civ. prevede un trattamento del tutto divergente rispetto a quello appena descritto. Il primo comma della norma pone la regola secondo la quale “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati”. Però, poi, si affretta a coniugare il principio con le regole in materia di trascrizione, facendo salvo il disposto di cui al n.8 dell’art. 2652 cod.civ.. La norma (che ora è dettatasoltanto per gli acquisti mortis causa e non più per quelli donativi) prevede che si debbano trascrivere “le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima” e che “se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Dunque, l’azione recuperatoria nei confronti dei terzi qui ha uno spazio ben maggiore rispetto a quello, assolutamente limitato, che conserva riguardo alla donazione lesiva. Anzitutto la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione è in grado di pregiudicare i diritti dei terzi ogniqualvolta sia stata eseguita entro tre anni dall’apertura della successione. Non vale, pertanto (come invece per l’acquisto in esito a donazione), la regola ordinaria della prevalenza in base alla priorità della trascrizione tra titolo di acquisto del terzo e domanda giudiziale.
In secondo luogo, se il terzo avente causa dal legatario avesse acquisito il diritto a titolo liberale, egli dovrebbe comunque cedere il passo al legittimario che avesse vittoriosamente esperito l’azione di riduzione anche successivamente al detto triennio.
Integralmente novellato è l’art. 563 cod.civ., dettato in tema di donazione, che pone al primo comma una regola diametralmente opposta a quella del suo testo previgente. Il meccanismo precedente era quello della possibilità di agire con l’azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal donatario entro il termine di venti anni, previa escussione del donatario. Eventualmente il detto limite cronologico poteva anche essere fatto venir meno tramite l’opposizione alla donazione. Il nuovo testo dell’art. 563 cod.civ. prevede invece che “La riduzione della donazione… non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati”. Il tutto pur facendo salva la priorità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione rispetto al titolo di acquisto del terzo ai sensi del novellato n.1 dell’art. 2652 cod.civ. e “fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.” Interessante la prescrizione finale: “se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito” Dunque, a differenza di quanto si prevede in tema di acquisto dal legatario, ove il titolo liberale dell’acquisizione la espone all’azione recuperatoria anche oltre il triennio dall’apertura della successione, il terzo avente causa dal donatario a tale titolo non è mai esposto alla perdita del suo diritto conseguente al promuovimento della detta azione. Costui, al più, dovrà compensare in denaro i legittimari lesi, ma con il limite dell’effettività del suo vantaggio. Va infine ricordato che queste disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo 2690 cod.civ..
Si può dire che il faticoso apparato normativo introdotto nel 2005 e imperniato sull’opposizione alla donazione sia stato finalmente accantonato? La risposta è negativa. È vero che, una volta trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della novella, prevista per il 18 dicembre 2025, essa varrà a disciplinare anche le successioni a causa di morte la cui apertura sia precedente a tale data. Poiché, tuttavia, si tratta di un trattamento deteriore per il legittimario leso o pretermesso, è stato previsto che costui (o anche il legittimario soltanto potenziale), possa mantenere la possibilità di fruire della precedente normativa alle seguenti condizioni, tra loro alternative:
1.sia stata già notificata e trascritta domanda giudiziale intesa a ridurre la donazione;
2.la detta domanda giudiziale sia notificata e trascritta entro sei mesi dal 18 dicembre 2025;
3.i legittimari potenziali abbiano a notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro i sei mesi dal 18 dicembre 2025 nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa. In questo caso resteranno sospesi, a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano presentato un atto stragiudiziale di opposizione, i termini di 10 anni dall’apertura della successione per la proposizione della domanda di riduzione e di 20 anni per l’esercizio dell’azione di recuperatoria contro gli aventi causa del donatario secondo il previgente disposto degli artt. 561 e dall’art. 563 cod.civ..
Notevole rilevanza, ai fini del ripristino della continuità delle trascrizioni è anche la novellazione dell'art. 2648 cod.civ., al cui terzo comma è stato aggiunto il seguente periodo: «La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485».
Notevole, in particolare, che si possa dare semplicemente atto del perfezionamento di ipotesi di acquisto di eredità senza accettazione, vale a dire di situazioni aventi la consistenza di meri fatti giuridici, ciò che per il passato avrebbe richiesto l'emanazione di una pronunzia giudiziale e che invece attualmente possono essere evidenziati per via di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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