Irretroattività della nuova formulazione dell'art. 20 T.U. registro, intesa a limitare il potere del fisco in ordine alla c.d. "riqualificazione" giuridica della fattispecie negoziale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2007 del 26 gennaio 2018)

La modifica del 2018 dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 - per cui l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati - non ha effetto interpretativo e, quindi, retroattivo, poiché essa introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti, fermo restando che l'Amministrazione finanziaria può sempre dimostrare la sussistenza dell'abuso del diritto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Pertanto, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ante omnia l'antecedente fattuale. Una società stipula un contratto di mutuo ipotecariamente garantito allo scopo di procedere alla ristrutturazione di uno stabile. Successivamente, la medesima società veniva a sottoscrivere, unitamente ad una persona fisica, parte del capitale sociale di una ulteriore neocostituita società di capitali. A liberazione della propria quota, veniva conferita la proprietà dello stabile gravato dalla predetta ipoteca per un valore netto corrispondente a quello dell'immobile, detratto l'importo del finanziamento bancario che veniva parallelamente accollato. A fronte di tale fattispecie, l'Ufficio riteneva di dover riqualificare l'operazione quale vendita dell'immobile, ove il pagamento del prezzo sarebbe stato desumibile dall'incasso dei denari derivanti dal finanziamento e dal susseguente accollo della passività alla società conferitaria. Ne seguiva la pretesa impositiva relativa all'imposta proporzionale sul prezzo di una vendita, "riqualificando" l'intero procedimento negoziale come tale. Tale il fatto, in punto di diritto può essere osservato come in base al testo dell'art. 20 TUIR, come previgente rispetto alle modifiche introdotte per effetto dell'art.1 comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sia stato deciso come debba prevalere la causa reale della negoziazione sull'assetto cartolare previsto dalle parti. Quando gli atti siano plurimi e funzionalmente collegati non può non rilevare pertanto la causa concreta dell'operazione complessiva. Nell'ipotesi concreta, la conclusione di un contratto di mutuo, l'incasso della relativa somma e il susseguente conferimento dell'immobile con accollo di mutuo ad altra entità sarebbe equivalso al pagamento del prezzo di una vendita. Ciò premesso, ci si è interrogati circa l'applicabilità al caso de quo della modifica dell'art. 20 predetto, al quale è stato aggiunta la seguente parte finale: "... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". Il tutto allo scopo di porre termine all'estenuante dibattito giurisprudenziale conseguente all’opera di riqualificazione degli atti posta in essere dall’Agenzia delle Entrate proprio in relazione agli effetti economici derivanti da più atti soggetti a registrazione e tra loro funzionalmente collegati. La modifica in parola renderà cogente per gli Uffici fondare la pretesa impositiva unicamente sul contenuto dell’atto registrato, senza cioè tener conto di altri atti o di elementi extratestuali. Il tutto, però, a far tempo dal 1 gennaio 2018. La natura novativa della norma ne preclude l'efficacia retroattiva.

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