Donazione di immobile da padre al figlio e susseguente permuta del bene testè donato con un appartamento. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 29182 del 6 dicembre 2017)

La disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma III, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell’interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali […]. Ma in casi del genere, come quello in esame, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figlia, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione. L’operazione di donazione e successiva permuta pertanto non è sine causa in quanto nella medesima è ravvisabile una pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione. Spetta all’Agenzia delle Entrate provare che la donazione di immobile tra padre e figlia e successiva permuta si è tradotta in un’operazione di elusione fiscale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il padre dona un terreno edificabile al figlio, sul quale subito dopo lo permuta con un appartamento. Elusione fiscale? Va premesso che, ai sensi della normativa vigente, le plusvalenze realizzate in esito alla vendita di un terreno suscettibile di attitudine edificatoria va tassata sempre e comunque (e non soltanto se infraquinquennalmente, vale a dire se effettuate entro il quinquennio dall'acquisto del bene, come per gli altri beni immobili). Ciò premesso, più volte nel passato è stato acceso il riflettore, quale operazione simulata, sulle donazioni di terreni edificabili effettuate tra padre e figlio, ove quest'ultimo poi procedeva a vendere il bene ad un terzo, situazioni invariabilmente "bollate" come elusive. Ora si torna sul tema, nella variante costituita non già dalla vendita, quale negoziazione conclusiva, bensì nella permuta. la S.C. ha però escluso che il procedimento costituito dalla donazione e dal successivo atto permutativo sia "sine causa" e, come tale, intrinsecamente elusiva. Insomma: tocca al fisco dar conto dell'interposizione elusiva, altrimenti venendo in considerazione un'operazione di pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari perfettamente lecita.

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