Contratto di locazione abitativa: nullità per mancata registrazione sanabilità ex tunc ad opera della tardiva registrazione. (Cass. Civ., Sez.VI-III, sent. n. 20858 del 6 settembre 2017)

In tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, co. 346, della L. n. 311/2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dall'espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. si esprime ancora sul tema della sanabili della causa di nullità speciale di cui all'art.1 comma 346 della legge 311/20014, in tutto riproducendo le argomentazioni di cui alla precedente pronunzia resa recentemente sullo stesso tema Cass. Civ., Sez.III, 10498/2017.

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