(Ri)vendita di box auto effettuata dal costruttore con atto separato a soggetto già proprietario di unità abitativa ed aliquota IVA applicabile. Alienabilità libera dei box realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi di cui all'art.2 l.1989/122. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 1735 del 28 gennaio 2014)

I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge n. 122/1989 non sono soggetti a vincolo pertinenziale in favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato stesso può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo col Comune.
L'aliquota agevolata prevista dal punto 21 della parte seconda della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (nel testo anteriore alla modifica apportata con il D.L. n. 155/1993, art. 16, n. 4, convertito nella L. n. 243/1983) - riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui alla L. n. 408/1949, art. 13, ceduti da imprese costruttrici, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione - non si applica ad un'impresa edile che si sia limitata a rivendere un immobile da essa non costruito, atteso che detta agevolazione tributaria ha la finalità di favorire lo svolgimento dell'attività edilizia, anche se esercitata in tutto o in parte con la collaborazione di terzi, ma non può estendersi alla attività commerciale meramente speculativa di compravendita di immobili. Del resto, in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale, sicché spetta al contribuente che vuole far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Prescindendo dall'assunto, del tutto condivisibile e forse scontato, della libera alienabilità (a soggetti diversi dai titolari delle unità abitative del fabbricato realizzato) dei posti auto eccedenti le misure di legge, la pronunzia si segnala per la precisazione in tema di aliquota dell'IVA applicabile (nella misura allora ordinaria del 20% e non in quella, agevolata, del 10%) da parte dell'impresa che abbia semplicemente provveduto a rivendere (e non ad edificare o a ristrutturare) l'autorimessa.

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