È priva di qualunque efficacia la scrittura privata fra i coniugi con la quale viene regolato il diritto di visita dei figli. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 20801 del 2 maggio 2017)

La scrittura privata con la quali i coniugi modificano le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. non è efficace. La necessità dell'intervento del giudice sull'accordo modificativo è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli. In particolare, un accordo modificativo che non stabilisca le modalità di visita dei figli a favore del genitore non affidatario può risultare per la sua assoluta genericità pregiudizievole per i preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. soltanto incidentalmente si occupa della convenzione intercorsa tra i coniugi ed avente ad oggetto la possibilità di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione personale. Essa, riguardante le modalità di visita dei figli, non può se non essere nulla, pur non entrando la Corte nel merito della qualificazione civilistica della patologia che la affligge. Tanto l'illiceità dell'oggetto, quanto quella della causa potrebbero attagliarsi alla fattispecie in considerazione.

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