XIII - Derogabilità del termine di pubblicazione dell'avviso di conversione anticipata di obbligazioni convertibili


Massima

20 novembre 2001

Il preavviso di tre mesi stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dagli artt. 2420-bis, comma 5, e 2503-bis, comma 2 cod. civ. è derogabile purché:
(a) sia concesso agli obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione e
(b) sia assicurata l'emissione delle azioni rivenienti dalla conversione in tempo utile per la partecipazione alle assemblee in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

La facoltà di conversione anticipata è comunque rinunziabile con il consenso unanime ed informato dei portatori delle obbligazioni.

Motivazione

Gli artt. 2503-bis cod. civ. e 2420-bis, comma 5 cod. civ. attribuiscono, in relazione alle fattispecie ivi indicate, ai possessori di obbligazioni convertibili la facoltà di conversione anticipata.

L'avviso di conversione anticipata deve essere rispettivamente pubblicato o depositato almeno tre mesi prima della assemblea o della iscrizione del progetto di fusione o di scissione.

Gli obbligazionisti hanno tuttavia a loro disposizione solamente il primo di questi tre mesi per chiedere la conversione.

Evidentemente gli ulteriori due mesi del periodo di "preavviso" sono posti nell'interesse della società e sono destinati agli adempimenti preliminari e in particolare alla emissione delle azioni a cura della società.

Ciò che residua di interesse degli obbligazionisti è la concreta possibilità di partecipare con le azioni rivenienti dalla conversione alle assemblee chiamate ad assumere le deliberazioni di cui agli artt. 2420-bis, comma 5 cod. civ. ovvero a deliberare la fusione o la scissione.

Ne discende che la società, ove assicuri tale risultato, possa disporre del tempo che eccede il primo mese ed il successivo periodo necessario a mettere a disposizione le azioni per l'intervento della assemblea, e possa pertanto convocare le assemblee o pubblicare il progetto di fusione prima del decorso dell'intero periodo di tre mesi.

Va ancora precisato che con il consenso unanime degli obbligazionisti informati sia della intenzione di proporre una fusione o scissione, sia del progetto di delibera ex art. 2420-bis, comma 5 cod. civ. si potrà prescindere dallo stesso preavviso di conversione anticipata o dalla sua durata minima di cui sopra.

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