Vizi procedimentali e vizi contenutistici (sistema delle invalidità delle deliberazioni assembleari)



Una delle finalità che si era posto il legislatore della riforma consisteva nella riduzione delle ipotesi di impugnativa "strumentale" delle deliberazioni assembleari, allo scopo di rendere più stabile e meno esposto ad eventuali ricatti del singolo "disturbatore" la gestione delle società di capitali. Si desiderava inoltre eliminare i casi in cui, in esito ad operazioni di marca interpretativa, la giurisprudenza era giunta a configurare spazi ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti allo scopo di proteggere i diritti individuali dei soci, dando vita alla categoria delle deliberazioni che, in quanto inesistenti, doveveno reputarsi assolutamente improduttive di effetti.

Esaminiamo succintamente il panorama normativo riguardante il tema.

E' anzitutto il caso di osservare che il sistema delle invalidità in materia appare connotato in maniera assai differente rispetto a quello che vige in tema di contratto in genere nota1. Risulta infatti possibile riferire (come peraltro nel tempo precedente la riforma) della annullabilità come sanzione generale rispetto alle violazioni di legge, pur quando la contrarietà della deliberazione si ponesse in relazione ad una norma avente carattere imperativo.

Da questo punto di vista, il nuovo testo dell'art. 2377 cod. civ. dispone che le deliberazioni che non sono prese conformemente alla legge o allo statuto possono essere impugnate da ciascuno dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla data in cui sono prese (ovvero, se soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dalla formalità ovvero dal compimento del deposito se è soggetta soltanto ad esso).

Per quanto invece attiene alle ipotesi di nullità (inizialmente limitate alle sole deliberazioni aventi oggetto impossibile o illecito, alle quali si applicavano, ai sensi dell'originario testo dell'art. 2379 cod.civ., le disposizioni di cui agli artt. 1421 , 1422 e 1423 cod. civ.) le stesse sono state ampliate in esito alla riforma del diritto societario. Il nuovo testo dell'art. 2379 cod. civ. prevede infatti, accanto alle ipotesi dell'oggetto impossibile o illecito, ulteriori casi che verranno assunti in considerazione a tempo debito.

Ciò che si può osservare è che, in materia di deliberazioni assembleari, si verifica una delimitazione delle cause di nullità ed una correlativa espansione del principio dell'annullabilità, che può assumere una dimensione anche virtuale, non già ordinariamente testuale come invece accade nel campo del contratto.

La potenziale riduzione delle ipotesi in cui la deliberazione assembleare deve reputarsi affetta da un vizio così grave da palesarsi inefficace fin dall'origine, veniva attenuata dall'elaborazione tra gli interpreti di una ulteriore categoria: l'inesistenza nota2. Deliberazione inesistente sarebbe quella affetta da così gravi difformità da pregiudicare addirittura la possibilità di una qualificazione della fattispecie nei termini di una deliberazione di organo assembleare. Attualmente, in esito alla riforma, soltanto la prassi chiarirà in quali limiti l'elaborazione di siffatta categoria potrà ancora dimostrarsi utile.

E' poi il caso di rilevare come a livello di mera irregolarità non in grado di incidere sulla validità della deliberazione assembleare va qualificata l'ipotesi in cui la convocazione sia stata precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 2366 cod.civ. dall'organo amministrativo, la cui adunanza debba ritenersi viziata dalla mancata convocazione di uno dei membri dello stesso (Cass. Civ., Sez. I, 259/10).

Note

nota1

Sottolineano la relazione tra nullità ed annullabilità nella sfera del negozio giuridico e la vera e propria inversione di ruolo che si riscontra in materia nel sistema speciale ed autonomo di invalidità in discorso: Galgano, Diritto commerciale, vol. II, Bologna-Roma, 1990, p. 188; Zanarone, Norme imperative e invalidità delle delibere assembleari, in Riv.critica di diritto privato, 1985, p. 455.
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nota2

Non mancavano anche nel tempo precedente la riforma del diritto societario posizioni critiche nei confronti di una categoria puramente teorica e considerata da alcuni di dubbia utilità (Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981; Cottino, Diritto Commerciale, vol. I, t. 2, Padova, 1987, p. 432; Grippo, Deliberazione e collegialità nelle società per azioni, in Quaderni di giur. comm., Milano, 1979).
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1981
  • GALGANO, Diritto commerciale, Bologna Roma, II, 1990
  • GRIPPO, Deliberazione e collegialità nelle società per azioni, Milano, Quaderni di giur. comm., 1979
  • ZANARONE, Norme imperative e invalidità delle delibere assembleari, Riv. critica di diritto privato, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 174-2007/I, Clausole di salvaguardia negli statuti societari

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