Vizi di costruzione e difetti di manutenzione (responsabilità per la circolazione di veicoli)




L'art. 2054, IV comma, cod. civ. statuisce che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) siano responsabili in ogni caso dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. In tal modo, il legislatore ha predisposto un regime probatorio speciale, nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le dette persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1019/81 ).

Secondo la giurisprudenza, è ricollegabile alla circolazione stradale ex art. 2054 cod. civ. non solo l'incendio di un'autovettura che si è sviluppato a seguito di un vero e proprio sinistro, ma anche quello che si è sviluppato da un veicolo in sosta per le condizioni intrinseche del mezzo imputabili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione (Pretura di Reggio Emilia, 14/07/1993 ).

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