L'art.
2054, IV comma, cod. civ. statuisce che
il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) siano responsabili in ogni caso dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. In tal modo, il legislatore ha predisposto un regime probatorio speciale, nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le dette persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
1019/81 ).
Secondo la giurisprudenza, è ricollegabile alla circolazione stradale
ex art.
2054 cod. civ. non solo l'incendio di un'autovettura che si è sviluppato a seguito di un vero e proprio sinistro, ma anche quello che si è sviluppato da un
veicolo in sosta per le condizioni intrinseche del mezzo imputabili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione (Pretura di Reggio Emilia,
14/07/1993 ).