Vitalizio alimentare



Nell'ambito delle negoziazioni atipiche riconducibili al c.d. vitalizio improprio può essere collocato il vitalizio alimentare. Con questa espressione si allude all'accordo in forza del quale un soggetto si obbliga a corrispondere ad un altro gli alimenti per tutta la durata dalla vita di quest'ultimo.

La negoziazione risponde allo scopo di assicurare il sostentamento del vitaliziato, con riferimento alla misura degli alimenti. L'espresso richiamo all'obbligazione alimentare determina l'applicabilità dei relativi principi, tra i quali l'esistenza dello stato di bisogno dell'alimentando. Con tutta evidenza si prescinde dal rapporto parentale di cui all'art. 433 cod.civ. nota1.

La giurisprudenza ha avuto modo di intervenire in relazione alle fattispecie in considerazione da un lato dichiarandone la piena ammissibilità alla stregua del principio dell'autonomia negoziale (art. 1322 cod.civ. ), dall'altro affermandone la natura di contratto pur sempre aleatorio, qualificato dall' intuitus personae legato alla natura anche spirituale della prestazione (Cass. Civ., Sez. II, 7033/00 ; Cass.Civ., Sez. II, 8854/98). In particolare questo aspetto ha indotto a negare, nell'ipotesi di inadempimento, l'applicabilità del rimedio, proprio della rendita vitalizia, di cui all'art. 1878 cod.civ.. Sarà al contrario praticabile il ricorso al principio generale di cui all'art. 1453 cod.civ. . (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 13232/2017 in relazione ad un contratto atipico deducente in parte anche un corrispettivo in denaro; Cass. Civ., Sez. II, 10859/10; Cass.Civ., Sez. III, 6395/04; Cass.Civ., Sez. II, 1502/98; Cass.Civ., Sez. II, 5342/97) nota2. Anche al contratto in parola si applica la regola in base alla quale, mancando l'aleatorietà, seguirebbe la nullità (Cass. Sez.II, 23895/2016).

Note

nota1

Lener, voce Vitalizio, in N.mo Digesto it., p.1022; Macioce, voce Rendita, in Enc.giur.Treccani, p.9.
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nota2

La ragione dell'esclusione del ricorso all'art. 1878 si rinviene nella infungibilità della prestazione: il creditore non potrebbe trarre soddisfacimento dalla vendita forzata dei beni appartenenti al debitore, stante l'infungibilità della prestazione promessa da costui (De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.464).
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Bibliografia

  • DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002
  • LENER, Vitalizio, NDI
  • MACIOCE, Rendita, Enc.giur. Treccani

Prassi collegate

  • Studio n. 32-2017/T, Novità in materia di plusvalenze immobiliari: aspetti notarili

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