Violenza psichica o relativa



La violenza psichica o relativa consiste nella minaccia di un male ingiusto, esercitata nei confronti di un soggetto con lo scopo di costringerlo ad esprimere il proprio consenso alla conclusione di un contratto ovvero a porre in essere un altro tipo di atto giuridico.

La violenza assume pertanto rilievo giuridico dal punto di vista del diritto civile come vizio della volontà esclusivamente quando abbia quale fine quello di far compiere al minacciato un atto giuridico, per lo più avente natura negoziale (non escludendosi una parallela rilevanza sotto il profilo dell'illiceità penale: es.violenza privata, estorsione, rapina).

La vittima della violenza psichica si trova a dover scegliere. Rifiutarsi di porre in essere l'atto, sottoponendosi al male ingiusto minacciato, ovvero cedere alle minacce, perfezionando l'atto o concludendolo comunque a condizioni differenti rispetto a quelle che avrebbe voluto.

In quest'ultimo caso non si esclude nota1 che vi sia una volontà riconducibile al dichiarante il quale, sottoposto all'azione intimidatoria, ha pur sempre scelto di comportarsi in un determinato modo (coactus, tamen volui) nota2: è per questo motivo che la legge prende in considerazione la violenza relativa come mera causa di annullabilità o di impugnabilità a seconda del tipo di atto in considerazione.

Esiste pur sempre una volizione di colui che ha effettuato la dichiarazione ed appare congruo che, una volta cessata la violenza, costui possa scegliere se agire o meno per l'eliminazione dell'atto viziato. Nel frattempo infatti il minacciato potrebbe anche essersi adeguato alla nuova situazione determinatasi (si pensi al matrimonio, per il quale l'art. 122 cod.civ. subordina l'esperimento dell'impugnativa per violenza al mancato decorso del termine decadenziale annuale) nota3.

Si può distinguere, per quanto attiene alla provenienza della coartazione, tra violenza esercitata dall'altra parte e violenza del terzo; in relazione invece all'efficienza della stessa tra violenza determinante e violenza incidente.

L'ambito di rilevanza della violenza è inoltre variamente apprezzabile in relazione al contratto ed agli altri atti negoziali o meno quali il matrimonio, l'accettazione e la rinunzia dell'eredità, il riconoscimento di figlio naturale, le disposizioni di ultima volontà, la confessione.

Note

nota1

La dottrina sul punto è pienamente concorde. Tra gli altri Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.167.
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nota2

Si confrontino Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.656; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.364.
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nota3

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.210.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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