La violenza (a differenza di quanto si verifica per il dolo)
è rilevante anche quando provenga dal terzo. Ciò anche quando essa sia stata posta in essere senza scienza nè volontà dell'altro contraente (art.
1434 cod.civ. )
nota1.
Si giustifica questa differenza tra dolo e violenza del terzo, con la considerazione della maggiore antigiuridicità della violenza rispetto al dolo
nota2.
Distinguere tra violenza proveniente dall'altra parte e violenza proveniente dal terzo ha ovviamente un senso limitatamente al campo contrattuale. Per quanto attiene agli altri atti, in relazione ai quali la violenza possiede parimenti rilevanza, non si può che ipotizzare che essa provenga da un altro soggetto diverso rispetto al dichiarante (es.: nel riconoscimento di figlio naturale, nel testamento etc.).
Note
nota1
Cfr. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.168; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.251.
top1nota2
Considerata la gravità della situazione che si determina in relazione all'esercizio della violenza esercitata, il legislatore ha preferito sacrificare il pur legittimo affidamento della controparte. Si vedano Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.478; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.661.
top2Bibliografia
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002