Violenza e dolo ed accettazione d'eredità



Ai sensi dell'art. 482 cod.civ. l'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è l'effetto di violenza o di dolo. Comunemente si reputa che la prescrizione sia riferibile alla sola accettazione espressa nota1. L'opinione può essere accolta, dato che l'acquisto dell'eredità ex art. 475 cod.civ. costituisce l'unica modalità avente natura negoziale. Ciò non impedisce tuttavia che violenza e dolo possano rilevare anche in relazione alle ipotesi di accettazione tacita (artt. 476 , 477 , 478 cod.civ.), eliminando la concludenza del contegno tenuto dal chiamato nota2. Si pensi al caso di Primo che viene tratto in inganno o coartato dai creditori del de cuius affinchè ponga in essere un atto che, ai sensi dell'art. 476 cod.civ. , gli faccia conseguire la qualità di erede, come la vendita di un bene ereditario.

L'azione di impugnativa in esame si prescrive in cinque anni che decorrono dal giorno in cui la violenza è cessata o il dolo è stato scoperto. Per quanto attiene agli altri requisiti ed all'ulteriore disciplina, si reputa nota3 che ci si possa riferire, ad integrazione, agli artt. 1434 , 1435 , 1436 , 1437 , 1438 , 1440 cod.civ., che disciplinano la violenza e il dolo nei contratti, con l'eccezione dell'art. 1439 cod.civ. : il dolo, ancorchè proveniente dal terzo, renderà sempre impugnabile l'accettazione nota4.

Note

nota1

Così Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.294.
top1

nota2

In questo senso deve essere interpretata l'opinione di Grosso- Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.295; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.167; Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.232.
top2

nota3

Tra gli altri Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. cod. civ., Torino, 1978, p.131; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.243; Capozzi, op.cit., p.167.
top3

nota4

Cfr. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.173; Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.84. Si ritiene altresì che, in applicazione di detti principi, la violenza possa essere sia fisica sia morale e che possa configurarsi causa di annullamento da qualsiasi persona essa sia esercitata ed anche se usata nei confronti dell'ascendente, discendente o coniuge dell'accettante (Prestipino, op.cit., p.243).
top4

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Violenza e dolo ed accettazione d'eredità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti