Violazioni dell'art. 65 l.n: sanzioni




Il mancato rispetto dell'obbligo imposto al notaio di trasmettere mensilmente (entro il giorno 26 del mese successivo) copia per estratto dei repertori nota1, limitatamente alle annotazioni degli atti (e protesti) ricevuti nel mese precedente, come prescritto dall'art. 65 l.n., consentirà di applicare al notaio la sanzione prevista dall'art. 137, I comma l.n..

Ove venga superato il termine previsto dall'art. 77 reg. not. (entro il giorno 26 del mese successivo) per la trasmissione all'Archivio della copia conforme dell'estratto repertoriale, si applicherà la sanzione definita dall'art. 261, II comma reg. not..

L'art. 78, III comma reg. not. dispone che nel caso in cui il notaio non presenti all'Archivio le copie degli annotamenti per due mesi successivi, oppure le consegni in maniera incompleta o non conforme all'originale, oppure la loro compilazione sia eseguita in maniera non leggibile, il Conservatore può, procedere ad un'ispezione straordinaria presso lo studio del notaio, allo scopo e con il solo fine di verificare le tasse dovute all'Archivio, controllando gli atti e i repertori originali.

Nel caso di notaio non residente nel Comune sede dell'Archivio, l'ispezione straordinaria verrà eseguita dal magistrato delegato (la competenza era del Pretore).

Note

nota1

Ai sensi dell'art. 78, II comma reg. not., la copia per estratto deve riportare l'annotamento della avvenuta registrazione e della tassa pagata, per gli atti già registrati.
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