Violazioni dell'art. 28 l.n.: sanzioni



L'art. 28 l.n., inteso come limite legale all'obbligo per il notaio di prestare la propria attività funzionale, è sanzionato dal punto di vista disciplinare in maniera particolarmente forte.
In effetti nel momento in cui viene riconosciuta la responsabilità del notaio per violazione dell'art. 28 l.n. (in ognuna delle sue componenti), deve conseguire la specifica sanzione prevista dalla legge e cioè la sospensione del notaio per il periodo da sei mesi ad un anno, come indicato dal II comma dell'art. 138 l.n..
Tale sanzione è applicabile a una qualsiasi violazione dei precetti posti dal cit. art. 28 l.n., quindi nelle espresse ipotesi dei n. 1,2 e 3 nota1.
Questa sanzione è quella che coinvolge direttamente il notaio dal punto di vista unicamente disciplinare.
La violazione dell'art. 28 l.n. può però dare vita ad altre conseguenze.
La sorte del documento atto pubblico notarile, ricevuto in violazione dell'art. 28, n. 2 e 3 l.n., è stabilita dall'art. 58 l.n. che lo dichiara nullo.
La nullità sarà totale, dell'intero documento, nel caso disciplinato dal n. 2, mentre nell'ipotesi di violazione dell'art. 28, n. 3, l.n., la nullità varrà solo per le singole disposizioni che interessino il notaio o suoi parenti o affini (ipotesi questa di nullità parziale).
Va sottolineato in questo ambito, come le ultime prese di posizione della Corte di Cassazione in merito al valore da attribuire, in ambito disciplinare, all'art. 28 l.n., abbiano evidenziato e riconosciuto il collegamento esistente tra l'art. 28 e l'art. 58 l.n..
Rendendo quindi possibile comminare al notaio la sanzione disciplinare prevista dal combinato disposto degli artt. 28 e 138 l.n. , anche per la violazione dell'art. 58 l.n., cioè la redazione di un atto nullo.

Note

nota1

Salva l'eccezione posta per gli incanti e le aste pubbliche, unicamente per quanto riguarda i divieti di cui ai n. 1 e 2, come stabilito dal II comma dell'art. 28 l.n..
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