Violazioni art. 49 l.n


- SANZIONI -

La violazione dell'art. 49 l.n., che prescrive che il notaio sia certo dell'identità delle parti nel momento della redazione dell'atto pubblico o dell'autentica delle sottoscrizioni, é sanzionata in ambito disciplinare dall'art. 138, II comma l.n., con la sospensione del notaio da sei mesi ad un anno.

Tale sanzione disciplinare riguarda il mancato accertamento dell'identità delle parti costituite, cioè tutte quelle ipotesi in cui il notaio non abbia raggiunto il pieno convincimento sull'identità delle parti prima di ricevere un atto pubblico o autenticare le sottoscrizioni di una scrittura privata.

Altre saranno le conseguenze nei confronti del negozio, conseguenze dettate dai principi generali dell'ordinamento e relative alla mancata possibilità di attribuire ad un soggetto certo una determinata dichiarazione negoziale.

In effetti l'art. 58 l.n., che regola le uniche ipotesi di nullità del documento per violazioni della legge notarile, non prende in esame l'ipotesi del mancato accertamento dell'identità della parte, demandando ad altri strumenti e ad altre norme la possibilità di stabilire quali siano le conseguenze per il negozio voluto dalle parti nell'ipotesi di mancato accertamento della loro identità.

Ovviamente nel caso in cui il notaio attesti falsamente di essersi reso certo dell'identità delle parti, ci sarà la possibilità di contestargli un'eventuale responsabilità penale in tema di falso.

La violazione al precetto dell'art. 51 n. 4 l.n.(mancata menzione in atto della avvenuta acquisizione della certezza sull'identità delle parti) é autonomamente sanzionata dall'art. 137, I comma l.n..

La sanzione colpisce semplicemente la mancanza della menzione in atto e non riguarda l'operazione di accertamento dell'identità delle parti, che deve considerarsi comunque eseguita.

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