Violazioni all'art. 51 n.4 l.n. - sanzioni -




Nel caso in cui il notaio, dopo essersi personalmente accertato dell'identità delle parti, dimentichi di riportare in atto tale menzione, sarà passibile della pena disciplinare prevista dall'art. 137, I comma l.n..

Questo sul presupposto che l'attività di accertamento dell'identità sia stata idoneamente compiuta e non vi sia alcuna incertezza sostanziale sull'identità della parte negoziale.

Nell'ipotesi invece che non venga espletata l'attività che è oggetto della menzione, la sanzione sarà quella prevista dal combinato disposto degli artt. 49 e 138, II comma l.n., che prevede la sospensione del notaio da sei mesi ad un anno.

E' sempre salva la possibilità di contestare al notaio il reato di falso ex art. 479 cod. pen. .

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