Fuori dall'ipotesi di assoluta indeterminatezza dell'oggetto dell'atto, la violazione al principio posto dall'art. 51, n.
5 l.n., attenendo alla pura fase di documentazione della volontà delle parti, trova la sua sanzione unicamente sul piano disciplinare, con l'applicabilità della pena prevista dall'art.
137, I comma l.n..
In tale ambito devono essere ricompresi tutti i casi in cui non sia stato pienamente rispettato quanto richiesto dall'art. della l.n., e cioè non aver indicato mai in lettere e per disteso le date, le somme costituenti effettivamente l'oggetto dell'atto. Aver riportato per esteso le date e le somme soltanto in conclusione dell'atto e non subito "almeno per la prima volta". Aver riportato per esteso solo le somme e non le date, ecc. ecc.
Nel caso l'atto notarile risulti formato senza l'indicazione dell'oggetto del negozio, varranno i principi generali dell'ordinamento (atto nullo per assoluta indeterminatezza dell'oggetto), salva sempre la conseguente più grave responsabilità disciplinare del notaio, per aver ricevuto un atto nullo.