Violazioni all'art. 51 n.9 l.n. - sanzioni -
L'art. 51, n.
9 l.n. richiede che il notaio precisi,
per sua attestazione, che l'atto pubblico è stato scritto (come operazione materiale) dal pubblico ufficiale stesso o da suo incaricato.
Come precisato si tratta di un'attestazione che compete al notaio e per il suo specifico contenuto è coperta da fede pubblica sino a querela di falso.
Assieme a tale menzione l'articolo richiede che il notaio riporti in atto l'esatta consistenza dello stesso.
In entrambe le ipotesi, o per la mancanza della prima attestazione, o per errore nell'indicazione dei fogli e pagine utilizzate, sarà applicabile la sanzione prevista dall'art.
137, I comma l.n..
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