Violazioni all'art. 51 n.9 l.n. - sanzioni -




L'art. 51, n. 9 l.n. richiede che il notaio precisi, per sua attestazione, che l'atto pubblico è stato scritto (come operazione materiale) dal pubblico ufficiale stesso o da suo incaricato.

Come precisato si tratta di un'attestazione che compete al notaio e per il suo specifico contenuto è coperta da fede pubblica sino a querela di falso.

Assieme a tale menzione l'articolo richiede che il notaio riporti in atto l'esatta consistenza dello stesso.

In entrambe le ipotesi, o per la mancanza della prima attestazione, o per errore nell'indicazione dei fogli e pagine utilizzate, sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 137, I comma l.n..

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