Violazioni all'art. 51 n.8 l.n. - sanzioni -




L'art. 51, n. 8 l.n. pone a carico del notaio un doppio obbligo, quello della irrinunciabile lettura dell'atto pubblico e della connessa menzione in atto dell'avvenuta lettura del documento.

La sanzione prevista per la violazione di tale articolo della legge notarile riguarda le infrazioni alla procedura di documentazione prescritta (mancata menzione della presenza dei testimoni alla lettura; mancata menzione della rinuncia della lettura degli allegati, ecc. ecc..), sanzione che ha contenuto unicamente disciplinare.

Diverso è il caso invece in cui sia stata effettivamente omessa la lettura del documento, o che la lettura sia stata eseguita non alla presenza di tutti i soggetti necessari, o non sia stata eseguita dal notaio (salvo il caso di idonea delega alla lettura).

In tale ipotesi non sarà possibile limitarsi alla sanzione disciplinare prevista dall'art. 51, n. 8 l.n., l'atto sarà nullo secondo quanto precisato dal punto 6 dell'art. 58 l.n..



Inoltre nel caso di presenza in atto della menzione della lettura dell'atto, peraltro non eseguita, sarà possibile sollevare nei confronti del notaio la questione relativa al reato di falso ex art. 479 cod. pen. , dovendosi considerare la prescritta menzione della lettura, un'attestazione del notaio, che fa fede sino a querela di falso.

La violazione delle prescrizioni di cui al punto 8 dell'art. 51 l.n. è sanzionata disciplinarmente dall'art. 137, II comma, l.n..

In caso di recidiva, si applica il nuovo art. 138, I comma, lett. e) l.n., con la sospensione da uno a sei mesi.

Nell'ipotesi di una seconda recidiva nella violazione del n. 8 dell'art. 51 l.n., dovrà applicarsi l'art. 142, I comma, lett. b) l.n., che rende applicabile la grave sanzione della destituzione.

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