Violazioni all'art. 51 n.3 l.n. - sanzioni -


L'esatta e completa indicazione in atto degli estremi identificativi delle parti intervenute (il riferimento si indirizza sia alle parti formali che a quelle sostanziali), è principio generale, che trova la sua codificazione in ambito notarile con l'art. 51, n. 3 l.n..

Con la legge 28 novembre 2005, n.246 è stata soppressa la necessità di indicare in atto la condizione della parte costituita. Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) è stato altresì eliminata l'indispensabilità dell'allegazione dei documenti dai quali risultino i poteri rappresentativi non soltanto quando essi già risultino allegati ad atto già nella raccolta del notaio rogante, bensì anche quando tali documenti già risultino in originale ovvero in copia autentica iscritti presso il registro delle imprese.

La sanzione che presidia tale art. è di natura disciplinare ed è quella prevista dall'art. 137, I comma, l.n.. Gli eventuali effetti sul negozio saranno regolati in base ai principi generali, nel caso in cui non vi sia solo un'inesattezza nella funzione di documentazione ad opera del notaio (dati anagrafici insufficienti; errati, ecc.), ma vi sia assoluta incertezza su chi, in pratica, sia intervenuto in atto.

Il limite di applicabilità della predetta sanzione disciplinare deve riscontrarsi nell'inidonea costituzione in atto di un soggetto necessario, regolarmente intervenuto.

Sempre in materia di violazione dell'art. 51 n. 3 l.n., la mancata allegazione di una procura volontaria, esistente e valida nei suoi effetti, é anch'essa sanzionata dall'art. 137, I comma l.n..

Costituire invece un soggetto privo di poteri, viola l'art. 54 del reg. not. a cui devono connettersi, a determinate condizioni, le sanzioni generiche della censura o dell'avvertimento, secondo quanto precisato in diverse recenti sentenze dalla Corte di Cassazione.

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