Particolare attenzione merita il profilo sanzionatorio dell'art. 51, n.
10 l.n..
In effetti il mancato rispetto dei termini posti dall'art. in commento, è sanzionato dal II comma dell'art.
137 l.n..
In caso di recidiva si applicherà la lettera e) del successivo art.
138 l.n., che prevede la sospensione del notaio da uno a sei mesi.
In tale ambito devono essere ricollegate tutte le ipotesi di infrazione in materia di sottoscrizioni lacunose o inidonee
nota1 .
Analogamente per quanto riguarda le menzioni richieste.
Questo per quanto riguarda la parte disciplinare della responsabilità del notaio.
Va rilevato però, che nei confronti del documento atto pubblico notarile, l'art. 58, n.
4 l.n., prevede la nullità dell'atto nel caso di violazione del punto 10 del cit. art.
51 l.n. .
Questo sta a significare che il mancato rispetto degli elementi richiesti dall'art. 51, n.
10 l.n. comporterà la nullità dell'atto notarile.
Questa è una delle diverse ipotesi in cui nei confronti della stessa infrazione (mancata sottoscrizione del documento, mancata menzione connessa all'impossibilità a sottoscrivere ecc.) sono previste e comminate due diversi tipi di sanzione. Quella disciplinare nei confronti del notaio; la nullità nei confronti dell'atto notarile.
L'intero punto 10 dell'art.
51 l.n. in tutte le sue componenti, è presidiato dalla sanzione della nullità dell'atto
nota2 , che va comminata non solo nel caso di mancanza della o delle sottoscrizioni dei comparenti o del notaio, ma anche, come detto, nel caso di mancanza in atto delle menzioni richieste.
Note
nota1
La sottoscrizione deve contenere tutti gli elementi presenti nella costituzione in atto del soggetto.
top1nota2
Si veda l'espressione usata dall'art. 58, n.
4 l.n. "se non furono osservate le disposizioni degli artt.....e dei n. 10 e 11 dell'art.
51 "
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