Violazione nella redazione del bilancio di esercizio e, più in generale, in materia contabile (società per azioni)



Le violazioni nella redazione del bilancio si sostanziano essenzialmente nella mancata o non corretta redazione dello stesso, con ciò consentendo agli amministratori di occultare eventuali perdite che potrebbero incidere il capitale sociale. Sia le violazioni commesse nella redazione del bilancio, sia le violazioni commesse in materia contabile, non necessariamente sono idonee a cagionare danni al patrimonio sociale. Ad esse non può automaticamente conseguire, né spesso è conseguita, una responsabilità per danni in capo agli amministratori (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2324/2014; Cass. Civ. Sez. I, 3652/97 ; Tribunale di Como, 16 giugno 2001) nota1. Al riguardo va richiamato l'art.2392 cod.civ., come formulato all'esito della Riforma del 2003. Eliminato il riferimento alla generica diligenza del mandatario, si fa perno su una condotta adeguata alla natura professionale dell'incarico e della competenza necessaria. E' stato deciso, tuttavia, che tale diligenza non debba estrinsecarsi nel controllo analitico dei titoli in base ai quali i pagamenti vengono eseguiti, essendo sufficiente la verifica della corrispondenza tra poste di bilancio e dati contabili (Cass. Civ., Sez. I, 390/12).

Il mancato automatico sorgere in capo all'amministratore di una responsabilità per danni conseguenti a violazioni commesse nella redazione del bilancio di esercizio ovvero nella tenuta della contabilità, non ha impedito tuttavia alla giurisprudenza, soprattutto in ipotesi di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, di ravvisare la responsabilità dell'amministratore in tutte le ipotesi in cui non fosse possibile determinare specificatamente il nesso esistente tra le singole violazioni nella tenuta della contabilità e l'ammontare del danno globalmente accertato. Ricorrendo sostanzialmente all'inversione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ad esempio stabilito che l'impossibilità di ricostruire il nesso tra il danno prodotto e le singole violazioni commesse dall'amministratore ".aggrava la loro responsabilità e si traduce in un pregiudizio per la loro posizione processuale, legittimando l'ascrivibilità dell'intero danno" agli stessi (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6471/03 ; Cass. Civ. Sez. I, 3483/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 2772/99 ).

Un esempio tipico di violazione commessa dagli amministratori, nella tenuta della contabilità, purtroppo alquanto diffusa, è costituita dalla creazione dei c.d. fondi neri, che consentano alla società l'utilizzo di disponibilità non ufficiali, occultate per il tramite di falsi giustificativi contabili o operazioni simulate. Anche in tal caso non si ha l'automatico insorgere di una responsabilità per danni in capo agli amministratori, in quanto la tenuta di una falsa contabilità non necessariamente comporta un depauperamento del patrimonio sociale. Eventualmente, in tali ipotesi, il danno potrebbe essere rappresentato dalle ulteriori violazioni che gli amministratori possono commettere nell'utilizzazione dei fondi neri e che vanno dal compimento di operazioni in conflitto di interessi, o estranee all'oggetto sociale, finanche all'utilizzo di tali risorse a fini personali.

Note

nota1

Vedi anche Rordorf, in Le Società, 1993, p.618
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