Violazione delle norme sulla prelazione agraria e nullità dell'atto



Ai sensi delle vigenti leggi in materia di prelazione agraria viene accordato a tutela del prelazionario il diritto di riscatto nelle ipotesi in cui o il proprietario non provveda alla notificazione prevista, ovvero il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita.

Si è posto il problema della natura imperativa o meno delle norme predette. In particolare, sulla scorta della risposta affermativa al quesito, ritenendo addirittura le medesime aventi carattere di ordine pubblico nota1 , è stato deciso nel senso della nullità del contratto di vendita di un fondo fatta a favore di un soggetto titolare del diritto di prelazione, successivamente al decorso del termine decadenziale posto ai fini dell'esercizio di esso (Cass. Civ. Sez. III, 7244/92 ). Occorre sottolineare la specificità dell'ipotesi trattata: si trattava infatti di dirimere il conflitto tra l'avente causa da colui che aveva alienato in esito al decorso del termine per l'esercizio della prelazione e il successivo acquisto da parte del prelazionario che intendesse tardivamente acquisire la proprietà del bene. Sucessivamente la S.C. è andata di diverso avviso: infatti si è puntualizzato come non necessariamente la violazione di norma imperativa dia luogo alla radicale sanzione della nullità dell'atto. Dal momento che l'ultimo comma dell'art.1418 cod.civ. fa salva una diversa disposizione da parte della legge, ciò per l'appunto si verifica nell'ipotesi in esame, nella quale viene sancita espressamente la sanzione consistente nella soggezione al riscatto da parte dell'avente diritto (Cass. Civ. Sez.III, 20428/08 ).

Tale esito è peraltro conforme all'interpretazione meno recente, secondo la quale nell'eventualità nella quale, non essendo stato rispettato il diritto di prelazione, il bene sia stato alienato a terzi diversi dal prelazionario, si è affermato il più mite principio che individua a tutela di costui il rimedio del riscatto a suo favore (Cass. Civ., 5270/82 ) nota2.

Quid juris nell'ipotesi in cui l'acquirente che abbia comprato il fondo in violazione della prelazione pretenda di opporre al retraente di aver corrisposto un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nell'atto di vendita? La risposta non può essere diversa dalla assoluta inopponibilità di tale circostanza all'avente diritto, il quale non potrà che corrispondere al retrattato quanto indicato nella compravendita (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34196 del 21 novembre 20229).

Note

nota1

Considerano le norme in materia di prelazione e retratto agrari principi di ordine pubblico il Casarotto, Il diritto di prelazione, in Trattato breve di diritto agrario e comunitario, diretto da Costato, Padova, 1997, p. 366; Di Rosa, La prelazione legale e volontaria, in I contratti in generale, a cura di Cendon, vol. III, Torino, 2000, p. 304.
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nota2

Sull'argomento si veda De Nova, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv.critica di dir.priv., 1985, p.440, il quale riconosce doverosa, al fine di escludere la nullità, una previsione espressa da parte della norma imperativa o una predisposizione di una diversa conseguenza.
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Bibliografia

  • CASAROTTO, Il diritto di prelazione , Padova, Tratt.breve di dir.agrario e comunitario, 1997
  • DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, Riv. critica dir.priv., 1985
  • DI ROSA, La prelazione legale e volontaria, Torino, I contratti in generale a cura di Cendon, III, 2000

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