Violazione dell'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea ex artt. 2446,2447 cod.civ. (società per azioni)



Il legislatore della riforma del 2003 ha profondamente novato la disciplina degli obblighi degli amministratori con riferimento alle eventualità di cui agli artt.2446 , 2447 cod.civ., evocanti potenziali cause di scioglimento della società.

La previgente disciplina imponeva agli amministratori l'obbligo di non intraprendere nuove operazioni, condotta che scattava automaticamente, non appena il capitale sociale si fosse ridotto per perdite al di sotto del minimo legale. Attualmente la modifica apportata all'art. 2486, I comma, cod.civ. (norma cui il D.Lgs. 14/2019 ha aggiunto un comma ulteriore) impone agli amministratori l'obbligo di limitare la gestione agli atti finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Il divieto di intraprendere nuove operazioni non sorge più automaticamente in esito al verificarsi di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto della misura minima legale, ma soltanto (artt. 2484 (norma che enumera le cause di scioglimento ed alla quale, dal 15 agosto 2020, è stato aggiunto dal D.Lgs. 14/2019 il n. 7 bis relativo all'apertura di una procedura concorsuale) e 2485 cod.civ.) con l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che si sono verificate perdite che hanno ridotto il capitale al di sotto di tale limite. A seguito della novella pertanto il perno centrale della disciplina posta a tutela dell'integrità del capitale sociale è stato spostato dal divieto di intraprendere nuove operazioni, al contegno doveroso di accertare senza indugio, provvedendo alla relativa iscrizione nel registro delle imprese, l'esistenza di perdite che hanno ridotto il capitale sociale al di sotto del limite legale.Tale dovere non si identifica, in materia di riduzione del capitale per perdite, con il rispetto del termine stabilito dall'art.2364 cod.civ. per l'approvazione del bilancio, bensì con la tempestiva convocazione dell'assemblea in relazione alla gravità della situazione patrimoniale della società, tenuto conto dell'esistenza di eventuale fatti sopravvenuti rispetto alla data di riferimento della relazione al bilancio (Cass. Civ., Sez.I, 13503/07).

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  • Quesito n. 309-2014/I, Copertura parziale delle perdite di esercizio inferiori al terzo del capitale sociale

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