Vincibilità della prescrizione presuntiva



Poiché la prescrizione presuntiva opera a livello probatorio, è alla stessa stregua che può essere vinta. Occorre a tal fine dare conto che, nonostante sia trascorso il tempo entro il quale la legge presume che un determinato credito sia stato soddisfatto o altrimenti estinto, in realtà ciò non è avvenuto.

La prova della mancata estinzione del diritto non può tuttavia esser fornita con ogni strumento. Ad esempio non è ammissibile introdurre prove testimoniali, ovvero avvalersi di presunzioni semplici. Prescindendo dalla difficoltà di configurare una testimonianza afferente ad una circostanza negativa (un conto è per un testimone riferire di esser stato spettatore di un determinato accadimento, un altro è dimostrare che una circostanza non si è verificata: come è possibile che Caio affermi che Tizio, nel corso di un anno, non ha mai pagato Sempronio?), gli artt. 2959 e 2960 cod.civ. ammettono unicamente la rilevanza delle eventuali ammissioni rese in giudizio dalla parte, nonchè il deferimento al debitore (o al di lui coniuge, eredi, rappresentante legale) del giuramento decisorio (Cass. Civ., Sez. II, 8735/2014; Cass. Civ. Sez. II, 785/98 ).

Per quanto attiene all'ammissione della parte, ovvero del procuratore effettuata in giudizio (art. 2959 cod.civ. ), ciò che vale a precludere l'operatività della prescrizione presuntiva, vengono in considerazione anche elementi desumibili interpretativamente. E' cioè possibile che, dal tenore delle eccezioni svolte dalla parte (normalmente) convenuta (quali ad esempio la deduzione di cause di invalidità del vincolo, il fatto che il medesimo sia intercorso con altri soggetti o comunque da altri fatti che si pongano come incompatibili rispetto all'intervenuto adempimento dell'obbligazione) si ritragga che il rapporto debitorio non si è estinto nè per effetto del pagamento nè per altre cause (Cass. Civ. Sez. II, 10394/94 ; Cass. Civ. Sez. III, 2124/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 9042/92 ; Cass. Civ. Sez.II, 1381/07 ) nota1. In tal caso l'operatività dell'istituto è esclusa (Cass. Civ., Sez. II, 11991/2014).

Giova precisare che la presunzione di legge non riguarda soltanto la modalità estintiva del debito più frequente (vale a dire il pagamento:cfr.Cass. Civ., sez. I, n. 4209/04 ), dovendosi riferire genericamente ad ogni specie di causa estintiva. Non può dunque esser considerata quale ammissione avente gli effetti di cui all'art. 2959 cod.civ. la dichiarazione del debitore di non aver pagato il debito poichè l'obbligazione si era estinta ad esempio per compensazione.

Un conto è inoltre l'ammissione nel corso del giudizio, oggetto della disamina fin qui condotta, un altro è l'ammissione effettuata dal debitore al di fuori del giudizio. Quest'ultima non produce gli effetti di cui all'art. 2959 cod.civ., potendo soltanto sortire efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. Civ. Sez. II, 4365/95 ) nota2.

Per quanto invece attiene al giuramento decisorio (art. 2936 cod.civ.), l'art. 2960 cod.civ. prevede due ipotesi. La prima concerne quello deferito al debitore in persona, vale a dire all'unico soggetto che è a conoscenza diretta della circostanza (giuramento de veritate ). La seconda attiene al giuramento che coinvolge il coniuge superstite o gli altri soggetti nominati dalla norma, i quali non possono conoscere del fatto se non de relato, essendo chiamati a riferire dell'eventuale notizia dell'estinzione del debito (giuramento de notitia ) nota3.

Il giuramento deferito al debitore ha quale scopo quello di provocare una dichiarazione confessoria di costui. E' chiaro che si tratta di un rischio notevole per il creditore: è sufficiente che il debitore dichiari solennemente innanzi al giudice di aver provveduto al pagamento perché la causa sia persa, formandosi nel processo la piena prova che rende incontrovertibile l'intervenuto pagamento. E' pur vero che il debitore disonesto non va esente da rischi: qualora il creditore sia in possesso di risultanze dalle quali poter desumere la non rispondenza al vero della dichiarazione fatta sotto il vincolo giuridico del giuramento, sarà pur sempre possibile l'instaurazione di un procedimento penale a carico del debitore per il reato di falso giuramento (art. 371 cod.pen.) nota4. Ordinariamente il creditore si guarderà bene dal deferire il giuramento decisorio, a meno che non disponga di elementi di per sé insufficienti a vincere la presunzione di estinzione, tuttavia bastevoli a consentire la formulazione di un'imputazione penale.

Occorre infine osservare che la prestazione del giuramento decisorio appare comunque idonea a definire il giudizio, indipendentemente dal fatto che, successivamente, intervengano eventuali ammissioni del procuratore in giudizio (Cass. Civ. Sez. II, 631/97 ).

Note

nota1

Si ritiene che la ammissione, che fa logicamente decadere la presunzione iuris tantum, possa essere effettuata dal debitore anche in maniera indiretta od implicita (e, perciò, anche per mezzo della proposizione di di una eccezione incompatibile con quella di estinzione presuntiva, stante la possibilità per il giudice di valutare il complessivo comportamento processuale del debitore), poiché "per la validità della ammissione non è richiesto alcun elemento intenzionale, ma solo quel minimo elemento di volontarietà che è necessario e sufficiente per qualificarla come atto giuridico" (Ferrucci, voce Prescrizione, in N.sso Dig.it., vol.XIII, p.653).
top1

nota2

Parte della dottrina (Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.VI, Torino, 1997, p.693) tuttavia distingue la ammissione stragiudiziale fatta oralmente, che sarebbe priva di efficacia, dalla ammissione stragiudiziale fatta per iscritto, alla quale si riconosce la efficacia interruttiva della prescrizione.
top2

nota3

Cfr.Vitucci, voce Prescrizione, in Enc.giur.Treccani, vol.XXIV, p.14 e Lucarelli, Il regime delle prescrizioni presuntive nei riguardi dei terzi convenuti, in Riv.dir.civ., 1966, II, p.389.
top3

nota4

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1978, p.415.
top4

Bibliografia

  • FERRUCCI, Prescrizione, N.sso Dig. it., XIII
  • LO CUOCO, Torino, Comm.cod.civ., VI, 1997
  • LUCARELLI, Il regime delle prescrizioni presuntive nei riguardi dei terzi convenuti, Riv.dir.civ., II, 1966
  • VITUCCI, Prescrizione, Enc.giur. Treccani, XXIV, 1991

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vincibilità della prescrizione presuntiva"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti