Versamenti e sottoscrizioni(costituzione per pubblica sottoscrizione di società per azioni)



L'art. 2334 cod. civ. prevede che, una volta che siano state raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata (ovvero nella forma prevista nel programma), devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni per fare il versamento di cui al II comma dell' art. 2342 cod. civ. , norma quest'ultima che contiene la disciplina generale relativa ai conferimenti in denaro. V'è chi ha rilevato come il programma di cui all'art.2333 cod. civ. non potrebbe prescrivere l'obbligatorietà del versamento del venticinque per conto del capitale prima che tutte le sottoscrizioni siano state raccolte nota1 .
Prosegue il II comma dell'art. 2334 cod. civ. stabilendo che, decorso inutilmente il detto termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. Nell'ipotesi di inadempimento dei sottoscrittori si vuole rimettere ai promotori la scelta sulle modalità di superamento dell' empasse. L'intraprendere un'azione legale certamente avrebbe quale effetto quello di allungare i tempi del procedimento di costituzione. E' questa la ragione per cui viene consentita la più rapida via di liberare il sottoscrittore inadempiente dall'obbligazione relativa al versamento (anche se tecnicamente sembrerebbe più appropriato parlare di una facoltà di recedere dall'intesa attribuita dalla legge ai promotori).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2334 cod. civ. apri, a meno che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento della propria quota di conferimento, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

Che cosa accade nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni superino la misura del capitale sociale determinata nel programma? Secondo un'opinione dovrebbe farsi luogo al riparto, vale a dire alla riduzione del numero delle azioni attribuite a ciascuno in misura proporzionale alla quota parte sottoscritta nota2. A parere di altri invece potrebbe farsi ricorso ad un criterio di prevalenza cronologica: una volta coperta da sottoscrizioni l'integralità del capitale programmata, più non opererebbe l'irrevocabilità della proposta di sottoscrizione. Sarebbe tuttavia possibile il mantenimento dell'efficacia di una sottoscrizione "tardiva" anche nel caso di mancato versamento del venticinque per cento da parte di taluno dei sottoscrittori cronologicamente prioritari nota3

nota1

Note

nota1

Frè, Della società per azioni, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2000, p. 119.
top1

nota

nota2

Frè, op. cit., p.120.
top2

nota3

Bertuzzi, Società per azioni: costituzione, patti parasociali, conferimenti, in La riforma del diritto societario (artt. 2325-2345 c.c.) a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, p. 117.
top3

Bibliografia

  • BERTUZZI, Società per azioni:costituzione,patti parasociali,conferimenti, Milano, La riforma del dir.soc.a cura di Lo Cascio, 2003
  • FRE', Della società per azioni, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. Scialoja-Branca a cura di Galgano, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Versamenti e sottoscrizioni(costituzione per pubblica sottoscrizione di società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti