Vendita eseguita mediante macchine automatiche



La vendita mediante macchine a gettone o mediante i self-service automatici (si pensi ai distributori automatici di benzina, ai distributori di sigarette, di merendine e bevande etc.) è una specie negoziale poco studiata. La dottrina nota1 tende frettolosamente a liquidarla come un caso di offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ. ). In effetti l'istituto presenta notevoli particolarità, specie con riferimento al meccanismo di formazione del consenso, tanto che ci si è chiesti se ancora si possa parlare di vendita. E' chiaro, infatti, che in una vendita stipulata tramite macchina automatica, parlare di consenso e volontà della parti è una finzione: il venditore non ha alcun contatto con chi compra, né è possibile una contrattazione nota2. Ci si può inoltre domandare come sia possibile in concreto applicare la normativa dei contratti. Se ad esempio un incapace inserisce 5.000 euro in un distributore di benzina solo per divertirsi a versarla per terra, il contratto è forse annullabile?

Anche se parte della dottrina nota3 riconduce comunque la vendita mediante macchine a gettone nell'ambito del contratto di vendita tipico, conviene analizzare come avvenga l'incontro della volontà delle parti.

Secondo alcuni nota4 ci si troverebbe di fronte al perfezionamento del contratto per mezzo di un comportamento concludente. Più precisamente la proposta seguirebbe lo schema dell'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 cod. civ. , mentre l'accettazione sarebbe implicita nell'atto di inserire il gettone nella macchinetta.

Tale soluzione tuttavia non pare convincente sol che si pensi che essa dovrebbe implicare che nell'ipotesi in cui il compratore manifestasse esplicitamente la volontà di non accettare la proposta, il contratto non potrebbe dirsi concluso. La protestatio contra factum ha il significato socialmente tipico di una mancata accettazione. Sarebbe possibile, pur inserendo il gettone nella macchinetta, per l'acquirente manifestare una volontà contraria rispetto alla conclusione del contratto?

Si è sostenuto nota5 che, nel caso di specie, si avrebbe un contratto senza consenso.Il raggiungimento di un accordo, infatti, è solo uno dei tanti modi in cui può formarsi la fattispecie contrattuale, perchè, nonostante le affermazioni di principio contenute nell'art. 1321 cod. civ. , l'art. 1327 cod.civ. prevede un modo di formazione in cui manca un'accettazione vera e propria. La stessa cosa vale per il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 cod. civ. ) o per i contratti conclusi mediante moduli o formulari. La vendita mediante macchine a gettoni, quindi, sarebbe un contratto di fatto, cioè una fattispecie contrattuale per la quale sarebbe sufficiente il solo comportamento tipico socialmente valutabile come accettazione.

Conseguentemente, si dovrebbe escludere ogni rilevanza alla divergenza tra la volontà effettiva del compratore e quella esteriormente manifestata, dovendosi aver riguardo solo alla considerazione che socialmente viene attribuita a quel dato comportamento. Né sarebbero rilevanti i requisiti di capacità del soggetto, in quanto si stimerebbe sufficiente che il soggetto fosse in grado di rendersi conto dell'atto che sta compiendo.

E' evidente che tale prospettiva rivoluziona lo stesso concetto di contratto così come tradizionalmente inteso: l'intera figura del negozio viene a spostarsi dalla sua base tradizionale, soggettiva e psicologica, approdando ad un profilo oggettivo e funzionale.

Queste ultime considerazioni hanno spinto altri a contestare tale soluzione, sostenendo che in tal modo si dilaterebbero oltre misura le frontiere del contratto, privandolo del suo significato specifico nota6.

Secondo questa impostazione il cosiddetto "contratto di fatto" esulerebbe dall'ambito contrattuale e rientrerebbe nella più ampia categoria di cui all'art. 1173 n. 3 cod. civ. (altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico). Per questa ragione si preferisce parlare di rapporto contrattuale di fatto. Il rapporto in questione nascerebbe da un fatto giuridico, tipizzato socialmente e a nulla varrebbe la protestatio contra factum. Non occorrerebbero altresì i requisiti di capacità legale: sarebbe sufficiente la capacità di riconoscere il significato tipico-sociale della propria condotta e le eventuali obbligazioni a carico delle parti verrebbero disciplinate esclusivamente dalla normative generate del libro IV.

Nell'ipotesi dell'incapace che spende milioni in un distributore automatico di benzina, il rapporto non sarà annullabile per incapacità (essendo inapplicabile la normativa sui contratti). Il rappresentante legale potrà agire avvalendosi dei rimedi generali ed, in particolare, con l'azione per arricchimento ingiustificato.

La peculiarità di questa fattispecie contrattuale risulta in considerazione delle recenti disposizioni normative che hanno innovato la disciplina in tema di contratti a distanza (cfr. gli artt. 50 e ss. del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ). In particolare l'art. 51 del detto Codice espressamente esclude da tale ambito di applicazione i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, mentre ai sensi della Legge 287/91 è richiesto il rilascio di una preventiva autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita per il consumo sul posto, anche qualora sia effettuata con distributori automatici.

Tutto ciò sta a dimostrare l'interesse del legislatore a disciplinare una fattispecie giuridica in notevole espansione, che è connotata da alcune peculiarità che determinano l'impossibilità di un sicuro inquadramento nella categoria dei contratti conclusi a distanza, nonostante abbia con questi alcuni elementi in comune che impongono esigenze di controllo pubblico a tutela del generale interesse dei consumatori.

Note

nota1

Cfr. Scognamiglio, Dei contratti in generale: disposizioni preliminari, dei requisiti del contratto (artt. 1321-1352), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, vol. XXVII, Bologna-Roma, 1970, p. 196, Messineo, Il contratto in genere, t. 1, in Tratt. dir.civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XV, p. 319 e Forchielli, voce Offerta al pubblico, in N.mo Dig.it., p. 763.
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nota2

Non così Bianca, Diritto civile, vol. I-VI, Milano, 1984-2005, p. 248, per il quale anche in questo caso si assisterebbe al classico scambio di offerta ed accettazione: con la predisposizione della merce al prelievo del cliente l'imprenditore manifesterebbe il proprio intento di vendere (offerta) mentre mediante il prelievo il cliente manifesterebbe l'intento di comprare (accettazione).
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nota3

Carbone, Vendita attraverso distributori automatici e self-service, in La vendita, a cura di Bin, vol. I, Padova, 1994, p. 393.
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nota4

Ferri, La vendita in generale, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol. XI, Torino, 1984, p. 193 e Carbone, op.cit., p. 395. Secondo costoro si applicherà la disciplina propria dei contratti, ovviamente nei limiti di compatibilità con la peculiarità della fattispecie, per cui occorreranno i requisiti di capacità che necessitano per tutti i contratti, ma non sarà applicabile la disciplina dell'annullabilità per errore, mancando il requisito della riconoscibilità di cui all'art. 1428 cod. civ..
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nota5

Stella Richter, Contributi allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato, in Riv.trim.di dir.e proc. civ., 1977, p. 200 e Carresi, Il contratto, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1987, p. 29.
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nota6

Così Di Majo, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1176), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, vol. XXIII, Bologna-Roma, 1988, p. 195.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, vol. I-VI, 1984-2005
  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • DI MAJO, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1176), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXIII, 1988
  • FORCHIELLI, Offerta al pubblico, N.mo Dig.it.
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970
  • STELLA RICHTER, Contributi allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato, Riv.trim.di dir.e proc.civ., 1977

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