Vendita di speranza ( emptio spei )



Il II comma dell'art.1472 cod.civ. prevede, sia pure a contrario, l'ipotesi in cui la vendita abbia ad oggetto un bene la cui venuta ad esistenza le parti non considerano necessaria ai fini del meccanismo della corrispettività. Si tratta della c.d. emptio spei, contratto comunemente qualificato come aleatorio.

Nell'esempio di scuola, Primo acquista per un certo prezzo ciò che Secondo ricaverà dal gettito della rete in mare. Il compratore si assoggetta al pagamento dello stesso prezzo sia nel caso che la rete risulti piena di pesci, sia nel caso in cui risulti vuota.

I contraenti mettono dunque in conto che la cosa possa anche non mai venire acquisita dall'acquirente, il quale tuttavia rimarrebbe pur sempre tenuto a corrisponderne il prezzo. Il fatto che la vendita rimanga valida anche se la cosa non viene ad esistenza ha indotto parte della dottrina ad interrogarsi circa la natura giuridica della stipulazione in questione.

La legge tratta nella stessa norma di cui all'art. 1472 cod.civ. le due figure della emptio rei speratae e della emptio spei, dettando tuttavia una disciplina divergente perchè viene a qualificare la seconda come contratto aleatorio. Secondo un'opinione nota1 l'aleatorietà non muterebbe la natura giuridica della pattuizione, pur sempre riconducibile alla compravendita. Muterebbe l'oggetto di essa: non già il bene bensì la semplice speranza del bene.

Non mancano tuttavia coloro che sostengono la non assumibilità della emptio spei nell'ambito della struttura della vendita disciplinata dagli artt. 1470 e ss. cod.civ.. In altri termini essa viene considerata un tipo autonomo di convenzione, non atipica proprio perchè espressamente assunta in considerazione dal codice civile, tuttavia neppure qualificabile come compravendita nota2.

Il nodo fondamentale è costituito dalla ritenuta essenzialità della natura commutativa dello schema causale della vendita: la questione deve pertanto essere risolta risalendo alla differenza tra commutatività ed aleatorietà.

Negando alla dicotomia contratto aleatorio/commutativo una consistenza giuridica, esaurendosi la distinzione nel riferimento del senso economico dell'operazione programmata dalle parti nota3, non può che scaturire la considerazione della emptio spei come di vera e propria vendita, caratterizzata dall'elemento causale tipico nota4, sul quale l'aleatorietà si innesta come elemento di congiunzione e di intreccio tra causa ed oggetto.

Assumiamo in considerazione lo schema della vendita di cosa futura (la cui causa in astratto corrisponde allo scambio del diritto su un bene verso il corrispettivo di un prezzo). Essa può ben reputarsi articolata nelle due figure della empio spei e della emptio rei speratae.

La prima specie di vendita ha significativamente ad oggetto la speranza ( rectius: il bene la cui esistenza viene soltanto sperata, nel senso che l'acquirente accetta l'idea di poter andare a mani vuote pur dopo averne pagato il prezzo). La seconda specie di vendita ha invece ad oggetto non semplicemente la speranza, bensì propriamente il bene che le parti danno per acquisibile con sicurezza all'acquirente. In questo caso la corresponsione del prezzo appare inscindibilmente collegata all'effetto traslativo del diritto sul bene. Si tratta di una questione legata al principio di equivalenza delle prestazioni, ciò che è rimesso alla valutazione delle partinota5 .

Se vi sono dubbi circa il reale intento delle parti nel considerare la futurità del bene oggetto della vendita, si deve presumere che si tratti di vendita qualificabile come commutativa, dovendo altrimenti emergere con chiarezza la volontà di considerare diversamente l'oggetto della stipulazione.

Speciali problemi pone la vendita d'eredità (art.1542 cod.civ.) e la vendita della quota ereditaria a rischio e pericolo dell'acquirente (art.765 cod.civ.).

Note

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Pacifici-Mazzoni, Trattato della vendita. Nozioni generali, concetto, elementi, requisiti di validità, clausole accessorie, specie della vendita, sue differenze da altri contratti, effetti della vendita, pericolo e comodo della cosa venduta, obbligazioni del venditore, , t.1, in Il Cod. civ. it. commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza a cura di Pacifici-Mazzoni, Torino, 1929-1930, p.111.
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nota2

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XVI, Milano, 1971, p.212; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1991, p.26.
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nota3

Cfr. Pino, Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, in Riv.trim.dir. e proc. civ., 1960, p.1250.
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nota4

Così Scalfi, voce Alea, in Dig. disc. giur., p.256, per il quale "la funzione tipica va ricostruita sulla sintesi degli elementi essenziali del contratto", per cui "un contratto che di per sé non è aleatorio non vede mutata la sua causa se viene congegnato come aleatorio".
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nota5

In questo senso l'opinione preferibile (cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.349) anche se non mancano Autori (Rubino, op.cit., p.215) per i quali il venir meno del carattere commutativo nella emptio spei determinerebbe la non configurabilità della stessa in chiave di vendita, così che la stessa costituirebbe un tipo contrattuale a sé, qualificato dal carattere aleatorio.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PACIFICI-MAZZONI, Trattato della vendita. Nozioni generali, concetto, elementi, requisiti di validità, clausole accessorie, specie della vendita, sue differenze da altri contratti, effetti della vendita, pericolo e comodo della cosa venduta, obbligazioni del venditore, Torino, Il Cod. civ. it. commentato con la legge romana, , le sentenze dei dottori e la giurisprudenza , 1929-1930
  • PINO, Contratto aleatorio, contratto commutativo e alea, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1960
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SCALFI, Alea, Dig. disc. giuridiche

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