Vendita di multiproprietà: risoluzione di diritto del contratto di concessione del credito



L'art. 77 D. Lgs. 206/05 (c.d. Codice del consumo) come novellato dal D.Lgs. 79 del 2011(c.d. "Codice del Turismo" assume in considerazione le conseguenze che si producono, in esito all'esercizio del diritto di recesso di cui al precedente art. 73 e 74, sul distinto contratto accessorio, come ad esempio il contratto di concessione di credito stipulato dall'acquirente di un'unità abitativa in "multiproprietà" (ovvero dal contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine) e che fosse stato a costui erogato dall'operatore o da un terzo.

Ai sensi del predetto art.77 del D. Lgs. 206/05, "l'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio."

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 125-ter e 125-quinquies del D. Lgs.1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio."

Il collegamento negoziale che intercorre tra vendita (o preliminare di vendita) e finanziamento appare evidente, ma non è di per se sufficiente a produrre i significativi effetti di cui alla norma in considerazione se non alle precise condizioni sopra riferite. Quando infatti l'acquirente si fosse procurato il credito presso un finanziatore "esterno", cioè in totale assenza di relazione con il venditore, non sarebbe invocabile la peculiare efficienza della norma in parola ed il finanziamento rimarrebbe perfettamente valido e produttivo di effetti.

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