Vendita di eredità



La vendita dell'eredità viene disciplinata dal codice civile in un'apposita sezione ad essa dedicata (artt. 1542 , 1543 , 1544 , 1545 , 1546 e 1547 cod.civ. ), anche se, dato il tenore dell'art.1547 cod.civ. (ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano anche alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso) sarebbe forse più aderente al dato normativo riferire di queste disposizioni come di regole che si applicano in tutti i casi di cessione di un'eredità, indipendentemente dall'aspetto causalenota1 .

L'elemento distintivo della figura è la considerazione unitaria di ogni cespite, di ogni elemento (tanto attivo quanto passivo), in quanto riconducibile ad un compendio ereditario. In questo senso si chiarisce il modo di disporre dell'art. 1542 cod.civ., ai sensi del quale colui che "vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede". Ciò significa che il venditore non aliena un singolo oggetto, un bene specifico, bensì un complesso di diritti e di rapporti, unificati essenzialmente dalla qualità ereditarianota2 .

Sotto questo profilo risulta opportuno chiarire la relazione che si pone tra l'art.1542 cod.civ. e l'art.477 cod.civ., a mente del quale l'atto di disposizione (sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso) che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità. Deve a questo proposito essere ricordata l'opinione di chi ha semplicemente osservato che dette norme trattano della stessa questione sotto due angoli visuali diversi: l'art.1542 cod.civ. dal punto di vista della dinamica del trasferimento dei diritti, l'art.477 cod.civ. in relazione agli effetti che l'alienazione (che potrebbe anche essere riferita semplicemente a singoli cespiti ereditari) sortisce con riferimento alla dinamica dell'acquisizione dell'eredità da parte del delato (venendo a concretare un'ipotesi di accettazione tacita) nota3. Il trasferimento dell'eredità, quando non fosse stato preceduto da un'accettazione espressa, sostanzierebbe esso stesso un atto che il chiamato non potrebbe compiere se non nella propria qualità di erede e che presuppone la volontà di accettare, venendo a concretare la prescrizione di cui agli artt. 476 e 477 cod.civ.

La vendita di eredità presuppone ovviamente l'apertura della successione. Diversamente il trasferimento di diritti ereditari verrebbe a configurare una sicura violazione del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ.. Da questo punto di vista la figura in esame differisce dalla vendita di singoli cespiti ereditari. Il trasferimento di questi ultimi potrebbe anche essere considerato valido quale vendita di beni altrui (art.1478 cod.civ.), in quanto il bene non fosse stato dedotto nell'accordo come proveniente da una futura successione, bensì semplicemente come bene appartenente ad altri, diverso dal disponente nota4 . Questo ragionamento non può tuttavia essere reiterato in tema di vendita dell'eredità (intera o pro quota) dal momento che, con tutta evidenza, i singoli cespiti sono individuati proprio in considerazione della provenienza ereditaria dei medesimi: ne segue che l'eventuale vendita d'eredità posta in essere anteriormente all'apertura della successione, non potrebbe sfuggire alla riferita causa di nullità.

Note

nota1

Cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.207, il quale peraltro sottolinea che dette norme si applichino anche alle alienazioni a titolo gratuito, salva l'applicazione della limitazione di garanzia prevista dal'art.797 cod.civ..
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nota2

La determinazione dell'oggetto di siffatta vendita avviene per relationem rispetto a quanto pervenuto all'erede alienante in forza di successione: Carpino, La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendita a termine di titoli di credito. La vendita di eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.354 e Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.429.
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nota3

Cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.141. A ben vedere il parallelo potrebbe essere meglio instaurato tra l'art.477 cod.civ. e l'art.1547 cod.civ. : entrambe le norme fanno riferimento ad ogni tipo di atto di trasferimento dell'eredità, sia esso a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
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nota4

In questo senso anche Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.191.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Prassi collegate

  • Quesito n. 483-2011/C, Sul rapporto tra vendita di eredità ed autorizzazione all’alienazione di beni ereditari ex art. 493 cc

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